L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 aprile 2009; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1; Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie»; Vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni provinciali e comunali programmate nel 2009, e , in particolare, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e lo statuto e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13 e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative nella regione autonoma Friuli Venezia-Giulia; Visti lo statuto della Regione siciliana e la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», nonche' la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale» e successive modificazioni; Visti lo Statuto della Regione sarda e la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»; Tenuto conto dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali previsti per il 6 e 7 giugno 2009 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali europee o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.