L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22
aprile 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e  referendarie  e  per  la comunicazione politica», come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione  dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
  Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge,
con  modificazioni,  del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante
disposizioni   urgenti   per  lo  svolgimento  nell'anno  2009  delle
consultazioni elettorali e referendarie»;
  Vista  la  legislazione  nazionale  e  regionale  che disciplina le
consultazioni  provinciali  e  comunali  programmate nel 2009, e , in
particolare,  la  legge  25  marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione
diretta  del  sindaco,  del presidente della provincia e dei consigli
comunali  e  provinciali,  e  lo statuto e le leggi regionali 9 marzo
1995,  n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13 e 15 marzo
2001,  n. 9, relative alle consultazioni amministrative nella regione
autonoma Friuli Venezia-Giulia;
  Visti  lo  statuto della Regione siciliana e la legge della Regione
siciliana  15  settembre  1997,  n.  35,  recante  «Nuove  norme  per
l'elezione  diretta  del sindaco, del presidente della Provincia, del
consiglio  comunale  e  del  consiglio provinciale», nonche' la legge
della  Regione  siciliana  16  dicembre  2000,  n. 25, recante «Norme
elettorali  per  gli  enti  locali  e  sulla sfiducia al sindaco e al
presidente della provincia regionale» e successive modificazioni;
  Visti  lo  Statuto  della  Regione  sarda  e la legge della Regione
Sardegna  17  gennaio  2005,  n. 2, recante «Indizione delle elezioni
comunali e provinciali»;
   Tenuto  conto  dell'avvenuta  convocazione  dei  comizi elettorali
previsti  per  il  6  e  7  giugno  2009  per  il rinnovo di numerose
amministrazioni  provinciali  e  comunali,  il  cui  elenco  e'  reso
disponibile  sul  sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni: www.agcom.it;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:


                               Art. 1.


                 Finalita' e ambito di applicazione


  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della  legge  22  febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di  informazione,  finalizzate a dare concreta attuazione ai principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita'  e  della  completezza  del sistema radiotelevisivo
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si riferiscono alle
consultazioni  per  le  elezioni  dei presidenti delle province e dei
consigli  provinciali  e  per  le elezioni dei sindaci e dei consigli
comunali  fissate  per  i giorni 6 e 7 giugno 2009 e si applicano nei
confronti    delle    emittenti   che   esercitano   l'attivita'   di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e  periodica.  L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle
consultazioni   elettorali   e'   reso   disponibile   sul  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della  campagna  elettorale  di  cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali europee o referendarie, saranno applicate le
disposizioni  di  attuazione  della  legge  22  febbraio  2000, n. 28
relative a ciascun tipo di consultazione.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano  ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad essere
trasmessi  esclusivamente  in  ambiti  territoriali  nei quali non e'
prevista  alcuna  consultazione elettorale di cui al precedente comma
1.