L'ISTITUTO  PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE E DI
   INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni
private;
  Visto  il  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  la  disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
  Visto il regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi
attuariali  e  le  regole  applicative  per  la  determinazione delle
tariffe  e  delle  riserve  tecniche  dei rami vita ed in particolare
l'art.  20,  il  quale prevede che per i contratti di ramo VI e per i
piani  individuali  pensionistici,  le  norme sul tasso annuo massimo
garantibile sono stabilite dall'ISVAP con apposito provvedimento;
  Ritenuta  l'esigenza di adottare il richiamato provvedimento con la
contestuale modifica del regolamento n. 21 del 28 marzo 2008, in modo
da  conservare  l'unitarieta'  del  corpo regolamentare in materia di
tariffe e riserve tecniche dei rami vita;
                               Adotta
                     il seguente provvedimento:

                               Art. 1.

 Modifiche all'art. 2 del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008
  1.  L'art.  2,  comma  1,  del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo
2008, e' modificato come segue:
   a) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
   «i-bis)  “fondi  pensione”:  le  forme  pensionistiche
complementari  istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a)
a  h) e ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n.  252, nonche' le forme pensionistiche complementari istituite alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
   b) dopo la lettera u) e' aggiunta la seguente:
   «v)   “TFR”:   il   trattamento   di   fine   rapporto
disciplinato dall'art. 2120 del codice civile.