L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto il regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita ed in particolare l'art. 20, il quale prevede che per i contratti di ramo VI e per i piani individuali pensionistici, le norme sul tasso annuo massimo garantibile sono stabilite dall'ISVAP con apposito provvedimento; Ritenuta l'esigenza di adottare il richiamato provvedimento con la contestuale modifica del regolamento n. 21 del 28 marzo 2008, in modo da conservare l'unitarieta' del corpo regolamentare in materia di tariffe e riserve tecniche dei rami vita; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1. Modifiche all'art. 2 del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 1. L'art. 2, comma 1, del regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, e' modificato come segue: a) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421; b) dopo la lettera u) e' aggiunta la seguente: «v) “TFR”: il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile.