IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio
  Visto  l'art.  2,  comma  36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,  sulla  concessione,  in  deroga  alla vigente normativa, di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione speciale;
  Visto   l'art.   19,   in  particolare  comma  8  e  seguenti,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  Vista  la  direttiva  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato
del  lavoro  dei  percettori  di trattamenti previdenziali o di altri
sussidi o indennita' pubbliche;
  Visto  l'accordo  tra  Governo,  regioni, e province autonome sugli
ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro
per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani;
  Visto  il  decreto  n.  45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, di assegnazione
provvisoria  di  fondi,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  9-bis, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  Visto,  in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale,
che,   nella   ripartizione   delle   risorse   finanziarie,  assegna
provvisoriamente  alla  regione Lazio la somma di 10 milioni di euro,
quale  quota  parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e
alle  proroghe  degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa
vigente per l'anno 2009;
  Vista  la  nota  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
degli  incentivi  all'occupazione,  Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56
del  13  marzo  2009,  recante  la precisazione che, nelle more della
definizione delle modalita' di attuazione del predetto accordo del 12
febbraio  2009,  le  risorse  finanziarie  di  cui  al citato decreto
ministeriale  possono  essere  utilizzate  secondo  le procedure e le
regole gia' concordate per l'anno 2008;
  Visto  l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato
lavoro,  pari  opportunita' e politiche giovanili, in data 12 gennaio
2009,  tra  le  parti  sociali,  relativo alla richiesta dei benefici
della  C.I.G.S.,  in  deroga,  per  un  numero  massimo  di 18 unita'
lavorative  in  forza  alla  Tocco  Magico S.p.a., da sospendere, con
ipotesi  di  rotazione,  a  far  data dall'11 gennaio 2009 fino al 10
settembre 2009.
  Preso  atto  del  parere  favorevole espresso contestualmente dalla
regione Lazio;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/06  (Finanziaria  2007).  Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista  l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario
di   integrazione   salariale,  in  deroga  alla  vigente  normativa,
acquisita  in  data  21  gennaio 2009, in favore di un numero massimo
mensile  di  18 unita' lavorative, occupate presso l'unita' aziendale
ubicata  in  Roma,  via  dei  Monti  Tiburtini n. 770, per il periodo
dall'11  gennaio  2009 al 10 settembre 2009, con pagamento anticipato
ai dipendenti dalla societa' istante;
  Considerata, altresi', la documentazione prodotta dalla societa', a
corredo   dell'istanza,   in   occasione   della  verifica  ispettiva
effettuata  in data 20 marzo 2009, e quella successivamente trasmessa
in  data  27 marzo 2009, consistente, in particolare, nell'elenco dei
lavoratori  interessati,  a  rotazione,  alle sospensioni dal lavoro,
rispettivamente,  a  zero ore senza rotazione e ad orario ridotto con
rotazione;
  Tenuto   conto,   che  dall'esame  degli  atti  acquisiti  e  dalle
risultanze  degli  accertamenti  di  rito  non  sono  emersi elementi
ostativi alla concessione del trattamento richiesto;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare il trattamento di
integrazione  salariale,  in deroga alla vigente normativa, in favore
dei lavoratori interessati:
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203,  e  dell'art.  19,  in  particolare  comma  8  e  seguenti,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata la
prima  concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo
del  12  gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla Tocco
Magico  S.p.a.,  con sede legale in Roma, via dei Monti Tiburtini, n.
770,  per un numero massimo mensile di 18 unita' lavorative, in forza
presso  l'unita'  aziendale  ubicata  nella  medesima  sede, comprese
nell'elenco  allegato  (composto da tutti i dipendenti interessati al
trattamento)   che   costituisce   parte   integrante   del  presente
provvedimento,  con  sospensioni  dal  lavoro,  per taluni a zero ore
senza  rotazione  e,  per  altri,  ad  orario  ridotto con rotazione,
dall'11  gennaio  2009  al 10 settembre 2009, senza pagamento diretto
del trattamento stesso da parte dell'ente previdenziale, in quanto il
pagamento e' anticipato ai lavoratori dalla societa' medesima.