IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Modena
  Vista   la   legge  22  luglio  1961,  n.  628,  recante  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con D.R.  18  giugno  1931,  n.  773, abrogando
l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione, le funzioni amministrative in materia di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio,   funzioni  precedentemente  svolte  dalle  Commissioni
provinciali  per  la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  predetto
all'art. 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996, n. 687, che ha
unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L.
attribuendo   i  compiti  gia'  svolti  dall'U.P.L.M.O.  al  Servizio
politiche del Lavoro della predetta Direzione;
  Vista  la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale -
Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70
inerente   il  Regolamento  sulla  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi   in   materia   di   lavoro   di  facchinaggio  e  di
determinazione delle relative tariffe;
  Visto  il  precedente  decreto  in  materia n. 4/2007 emanato dalla
D.P.L. di Modena;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Considerato i seguenti indicatori economici:
   1.  Gli  indici  ISTAT  del  costo  della  vita  valevoli  ai fini
dell'applicazione  della  scala mobile delle retribuzioni dei settori
dell'industria,  commercio, agricoltura ed altri settori interessati,
per l'anno 2008.
   2.  Il  definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la
conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali
ed assicurativi propri della generalita' delle imprese.
   3. Gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria;
                              Decreta:
  Le   tariffe  minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio,  nella
provincia   di   Modena,   vengono   rideterminate  con  il  seguente
incremento:
   •  dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 di una percentuale pari
al 3,2% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2008.
    Modena, 2 aprile 2009
                                      Il direttore provinciale: Massi