IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno  1995)  concernente  «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda presentata in data 29 dicembre 2008 dall'impresa
Basf Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato HOOK 480 PLUS
uguale  al prodotto di riferimento denominato HOOK 480 registrato con
D.D. al n. 10936 in data 17 maggio 2001 dell'impresa medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290  e  in  particolare  che il prodotto e' uguale al prodotto di
riferimento denominato HOOK 480 dell'impresa medesima;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo   di   adeguamento   alle   conclusioni  delle  valutazioni
comunitarie  riguardanti  l'inclusione  della sostanza attiva Dicamba
nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010  l'impresa  Basf  Italia  S.r.l., con sede in via Marconato, 8 -
Cesano  Maderno  (Milano) e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario  Irritante  denominato  HOOK  480 PLUS con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente   decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle
conclusioni  delle  valutazioni  comunitarie riguardanti l'inclusione
della sostanza attiva Dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo
n. 194/1995.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml
50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  prodotto  presso  lo  stabilimento
dall'impresa:  Torre  S.r.l.  -  Fraz.  Torrenieri/Montalcino (Siena)
autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14550.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 marzo 2009
                                      Il direttore generale: Borrello