IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita   di   prodotti   fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,  in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244»,  che ha trasferito al Ministero del lavoro
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata in data 14 ottobre 2008 dall'impresa
Genetti    GmbH    S.r.l.   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
«Flufox 5 EC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Herbitan»
registrato   con   D.D.  al  n.  13772  in  data  12  settembre  2007
dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe, con sede in Bologna;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni   previste   dall'art.  10  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare
che:
   il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di  riferimento denominato
«Herbitan» dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe;
   sussiste  un  legittimo  accordo  con  il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo   di   adeguamento   alle   conclusioni  delle  valutazioni
comunitarie    riguardanti   l'inclusione   della   sostanza   attiva
flufenoxuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 12 settembre
2012 l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via
Parini  n.  4/A, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato FLUFOX 5 EC con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente   decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle
conclusioni  delle  valutazioni  comunitarie riguardanti l'inclusione
della  sostanza  attiva  flufenoxuron  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo n. 194/1995.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 1-5.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dall'impresa  Simonis  in  Doetinchem  (NL) e confezionato
presso  lo  stabilimento  dell'impresa Althaller Italia S.r.l., in S.
Colombano al Lambro (Milano).
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14482.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 2009
                                      Il direttore generale: Borrello