IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno interessato la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  n.  3753, recante primi interventi urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile  2009,  n.  3754,  del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile
2009,  n.  3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
  Visto  l'art.  1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che rinvia
l'attuazione  delle  disposizioni  ivi previste ad apposite ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art.
5,  comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  quanto  attiene agli
aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visto l'art. 2, comma 3, del sopra citato decreto-legge che prevede
che  il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui
al  comma  1  previo  parere di un'apposita conferenza di servizi che
delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti;
  Ravvisata  la  necessita'  di provvedere all'approvazione del piano
degli  interventi,  al  fine  di  attuare  i primi interventi urgenti
finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  Tenuto conto che le disposizioni contenute nella presente ordinanza
non ineriscono ad aspetti di natura finanziaria;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.   Per  assicurare  il  coordinamento  delle  funzioni  pubbliche
coinvolte nella fase di approvazione degli interventi di cui all'art.
2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e dei conseguenti
progetti preliminari, il Commissario delegato indice, ove necessario,
apposite    conferenze    di   servizi   decisorie   assicurando   la
partecipazione  di  tutti  i  soggetti  istituzionali  interessati al
governo del territorio.
  2.  In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere
di  cui  all'art.  2,  del  decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, il
Commissario  delegato  convoca,  una  volta  definito  il piano degli
interventi  ed  i  conseguenti  progetti  preliminari  delle opere da
realizzare,  la  conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre
giorni,  per  l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle
intese,  dei  pareri,  delle concessioni, delle autorizzazioni, delle
licenze,  dei  nulla  osta  e  degli  assensi,  comunque  denominati,
richiesti  dalla  normativa vigente. La convocazione della conferenza
di  servizi  e' effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o
informatico idoneo.
  3.  Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di
Amministrazioni  invitate  siano  risultati  assenti  o  comunque non
dotati  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo  dalla  loro  presenza e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede  di  conferenza  di  servizi  deve  essere  motivato,  a pena di
inammissibilita',  anche con riferimento alle specifiche prescrizioni
progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  4.  La  conferenza  di  servizi  adotta la propria determinazione a
maggioranza dei presenti.
  5.  In  sede  di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti
preposti  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
patrimonio  storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse
da   ciascuno   tutelato,   sulle  soluzioni  progettuali  prescelte,
indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.
  6.  Per  i  progetti  di  interventi e di opere per cui e' prevista
dalla  normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti   su   beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere
conclusa  entro il termine di 15 giorni dalla attivazione. In caso di
mancata  espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla
valutazione  stessa si procede in una apposita conferenza di servizi,
da concludersi entro sette giorni dalla convocazione.
  7.  Nei  casi  di  mancata  espressione  del  parere  o di motivato
dissenso   espresso,   dalle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
ambientale    e    paesaggistico-territoriale    o   del   patrimonio
storico-artistico,   la   decisione  e'  rimessa  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  con  il Presidente della Regione
Abruzzo   che  si  esprime  entro  e  non  oltre dieci  giorni  dalla
richiesta,  in  deroga  alla  procedura  prevista dall'art. 14-quater
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e successive modificazioni e
integrazioni.  Qualora  la  mancata  espressione del parere ovvero il
dissenso  siano  riferiti  a  progetti  di  interventi  od  opere  di
competenza  regionale  e  degli  enti locali, la decisione e' rimessa
alla  Giunta  regionale,  che  si  esprime entro e non oltre quindici
giorni dalla richiesta del Commissario.
  8.  Il  Commissario delegato, per l'esercizio delle funzioni di cui
alla  presente  ordinanza,  provvede con le deroghe di cui all'art. 3
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del
6 aprile 2009.