IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 commi 9, 10 e 11; Visto lo statuto dell'Universita' IUAV di Venezia emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dai seguenti provvedimenti: decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994; decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000; decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001; decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003; decreto rettorale 1° ottobre 2003, n. 2033, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2003; Visti in particolare l'art. 18, comma 1, l'art. 19 e l'art. 20, comma 1 dello statuto stesso; Viste le delibere del senato accademico integrato ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3 della predetta legge, del 28 ottobre e del 26 novembre 2008 con le quali tale organo ha deliberato di: modificare e/o integrare i seguenti articoli dello statuto: 1) (Natura giuridica, finalita' istituzionali, criteri di svolgimento dell'attivita') rirubricato in (Principi fondamentali comuni); 4) (Individuazione degli organi di governo dell'Universita' IUAV); 5) (Il rettore) ; 6) (Il senato accademico) ; 11) (Il dipartimento) rirubricato in (Il dipartimento IUAV per la ricerca); inserire integralmente l'art. 10 (La scuola di dottorato) e il comma 3 all'art. 21 (Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati); abrogare integralmente: gli articoli 2 (Ordinamento della didattica), 21-bis (Attivita' didattica del rettore) e 22-bis (Assistenti di ruolo e professori incaricati); i commi 5 e 6 dell'art. 9 (Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' IUAV), il comma 3 dell'art. 20 (Entrata in vigore dello statuto e modifiche di esso), il comma 3 dell'art. 26 (Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso); il titolo 5 Organi di garanzia; rinumerare e adeguare complessivamente, tenuto conto delle modifiche precedentemente elencate, i titoli e gli articoli dello statuto stesso; Rilevato l'indirizzo espresso dal senato accademico integrato di dare corso ad una fase di sperimentazione del dipartimento IUAV per la ricerca nelle more dell'emanazione del nuovo statuto di ateneo e di avviare tutte le azioni utili a garantire la costituzione del senato accademico nella sua nuova composizione a decorrere dall'anno accademico successivo all'emanazione dello statuto di IUAV; Rilevato che la nota del 15 gennaio 2009, prot. n. 820 con la quale si trasmettono le modifiche allo statuto di IUAV al servizio per l'Autonomia universitaria e gli studenti - Uff. II, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stata assunta a protocollo da parte della direzione generale per l'Universita' del Ministero il 16 gennaio 2009, prot. n. 17 DG; Considerato che in assenza di rilievi da parte del Ministro a seguito del controllo da esercitare entro il termine perentorio di sessanta giorni lo statuto viene emanato dal rettore ai sensi di quanto indicato dall'art. 6, comma 9 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, e rilevato che tale termine e' scaduto; Decreta: Articolo unico 1. Sono emanate, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 dello statuto in vigore le modifiche allo statuto emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001, dal decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 e dal decreto rettorale 1° ottobre 2003, n. 2033, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2003. 2. Le modifiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo capoverso dello statuto, entrano in vigore dalla data del presente decreto, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 3 e 5. 3. Gli organi di governo di IUAV di cui agli articoli 5 (Il senato accademico) e 6 (Il consiglio di amministrazione) sono costituiti nella loro nuova composizione con l'inizio dell'anno accademico 2009/2010. 4. La direzione politica e amministrativa dell'ateneo adotta tutte le azioni utili a garantire la costituzione del senato accademico nella sua nuova composizione entro l'inizio dell'anno accademico 2009/2010. 5. Il dipartimento IUAV per la ricerca di cui all'art. 11 del nuovo statuto dell'ateneo e' attivato a partire dall'anno accademico 2009/2010. 6. I mandati degli attuali direttori di dipartimento e del direttore della scuola di dottorato di IUAV si concludono il 31 ottobre 2009. 7. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo dello statuto, secondo quanto disposto dallo stesso, i regolamenti di ateneo saranno conseguentemente adeguati alle modifiche. 8. Il presente decreto rettorale e' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' per conoscenza al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Uff. II e agli organi e strutture dell'Universita' IUAV ed e' pubblicato, unitamente al nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, nel web di ateneo. Venezia, 10 aprile 2009 Il rettore: Magnani