IL DIRETTORE GENERALE
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  d.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento
di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
  Visto  il  decreto  7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli
uffici  di  livello  non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/71,  nella  riunione  del  31  marzo 2009, ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:

                               Art. 1.



  Ai  sensi  dell'art.  17  del  d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono
iscritte  nei  registri  delle varieta' dei prodotti sementieri, fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima,  le  sotto  elencate  varieta',  le  cui  descrizioni  e  i
risultati   delle   prove  eseguite  sono  depositati  presso  questo
Ministero:

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  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 aprile 2009

                                         Il direttore generale: Blasi
 
          Avvertenza
             Il  presente  atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.