IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale rischio di
compromissione   degli   interessi   primari  a  causa  dei  predetti
interventi   sismici,   ai   sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno interessato la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti ai
predetti eventi sismici;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile  2009,  n.  3754, del 15 aprile 2009, n. 3755, e del 21 aprile
2009,  n.  3757, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che
rinvia  l'attuazione  delle  disposizioni  ivi  previste  ad apposite
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi
dell'articolo  5,  comma  2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visto l'articolo 2, comma 12, del predetto decreto-legge;
  Ritenuto  di dover nominare i Vice Commissari al fine di coadiuvare
il  Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni di cui
uno  con  funzioni  vicarie, nonche' i Sindaci dei Comuni interessati
quali  soggetti  attuatori  per  garantire  l'immediata  effettivita'
dell'azione commissariale;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Per  assicurare  il  supporto  all'attuazione  delle iniziative
necessarie  per il superamento della situazione d'emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa,
il  Commissario  delegato  si  avvale  del  Prefetto  dell'Aquila  in
qualita' di Vice-Commissario delegato, con funzioni vicarie.
  2.  Il  comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile
n. 3755 del 15 aprile 2009 e' soppresso.