IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per l'autorizzazione all' esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  come  modificata  dalla  direttiva 2006/100/CE del 20
novembre 2006;
  Visto,  in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo
n.  206  del  2007  il quale stabilisce che il riferimento ai decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma  2  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999
si  intende  fatto  al  titolo III del decreto legislativo n. 206 del
2007;
  Vista  l'istanza  con  la  quale il sig. Arbieto Tomasto Anthony ha
chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di «Licenciado en tecnologia
medica   especialidad  radiologia»,  conseguito  in  Peru',  ai  fini
dell'esercizio  in  Italia  della professione di Tecnico sanitario di
radiologia medica;
  Accertata  la  completezza  e  la  regolarita' della documentazione
prodotta dall'interessato;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze di servizi possono applicarsi nella fattispecie
le   disposizioni   contenute  nell'art.  16,  comma  5  del  decreto
legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso il richiedente;
  Visto  il  decreto dirigenziale DGRUPS/2449 del 24 gennaio 2006 con
il quale e' stato riconosciuto il titolo di «Licenciado en tecnologia
medica  especialidad  radiologia»  ai sensi dell'art. 50, comma 8 del
sopracitato  D.P.R. n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal D.P.R.
n. 334 del 2004;
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai  sensi  dell'art.  50,  comma  8-bis, del citato D.P.R. n. 394 del
1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il
sig. Arbieto Tomasto Anthony si sia iscritto all'albo professionale;
  Acquisita  la  richiesta  di  rinnovo  della validita' del suddetto
decreto  dirigenziale  avanzata  dal  sig.  Arbieto  Tomasto  Anthony
proposta in data 30 settembre 2008;
  Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Il   titolo   di  «Licenciado  en  tecnologia  medica  especialidad
radiologia»  conseguito nell'anno 1997 presso l'«Universidad National
Federico  Villarreal»  dal  sig.  Arbieto Tomasto Anthony nato a Lima
(Peru')   il   giorno   30  ottobre  1972  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio  in  Italia  della professione di Tecnico sanitario di
radiologia medica.