IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al medesimo comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di porre in essere azioni tese a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta' industriale; Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 17 marzo 2008, registrata il 27 giugno 2008 al n. 198, con la quale e' stata stabilita l'articolazione delle spese afferenti allo stanziamento sul capitolo 7476 - Interventi in materia di brevettualita' e per le attivita' connesse alla ricerca di anteriorita', per l'anno 2008; Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, pubblicati in G.U.C.E. del 18 agosto 2006, n. C 194/2; Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 10 luglio 2008 - Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto a favore del capitale di rischio, predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01, pubblicata in G.U.C.E. C 323 del 30 dicembre 2006; Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico; Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. C 155 del 20 giugno 2008; Visti gli ulteriori regimi di aiuto gia' istituiti o da istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della gia' citata legge n. 296 del 2006, dal Ministero dello sviluppo economico; Visto il regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato in G.U.C.E. del 9 agosto 2008, n. L 214; Visto il regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto si adottano i seguenti termini ed espressioni: a) «Fondo», indica il Fondo nazionale per l'innovazione; b) «Ministero», indica il Ministero dello sviluppo economico; c) «Ministro», indica il Ministro dello sviluppo economico; d) «PMI», indica le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) «soggetto intermediario», indica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, le banche italiane di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993, le societa' di gestione del risparmio e le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'art. 1, comma l del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo stato comunitario diverso dall' Italia; f) «Operazione finanziaria»; indica un insieme organico di interventi finanziari da offrire alle PMI a supporto dei loro investimenti, per il quale siano preventivamente delineate le modalita' di raccolta, gestione e remunerazione delle risorse finanziarie necessarie ed i criteri di distribuzione del rischio tra i soggetti coinvolti; g) «intervento finanziario»; indica la modalita' tecnica o il contratto di finanziamento utilizzati nell'ambito delle operazioni finanziarie per la concessione, sia con capitale di debito che con capitale di rischio, dei finanziamenti alle PMI; h) «Titoli della proprieta' industriale»; indica i brevetti per invenzione che abbiano almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di ricerca con esito non negativo e i disegni e modelli.