IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art.  1,  comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  stabilisce  che  le somme derivanti dal pagamento dei diritti di
cui  al  medesimo  comma  sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dello  sviluppo  economico,  anche  al fine di porre in essere azioni
tese   a   permettere   alle   piccole   e  medie  imprese  la  piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale;
  Vista  la  direttiva  del Ministero dello sviluppo economico del 17
marzo  2008,  registrata il 27 giugno 2008 al n. 198, con la quale e'
stata   stabilita   l'articolazione   delle   spese   afferenti  allo
stanziamento   sul   capitolo   7476   -  Interventi  in  materia  di
brevettualita'   e   per   le  attivita'  connesse  alla  ricerca  di
anteriorita', per l'anno 2008;
  Visti  gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere  gli  investimenti  in capitale di rischio nelle piccole e
medie imprese, pubblicati in G.U.C.E. del 18 agosto 2006, n. C 194/2;
  Vista  la  decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 10
luglio  2008  -  Aiuto  di  Stato  n. 304/2007, con la quale e' stato
autorizzato  il  regime  di  aiuto  a favore del capitale di rischio,
predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01, pubblicata in
G.U.C.E. C 323 del 30 dicembre 2006;
  Vista  la  decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12
dicembre  2007  -  Aiuto  di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato
autorizzato  il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in
favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, predisposto e
notificato dal Ministero dello sviluppo economico;
  Vista  la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione
degli  articoli  87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi
sotto  forma  di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. C 155 del 20 giugno
2008;
  Visti  gli ulteriori regimi di aiuto gia' istituiti o da istituire,
ai  sensi  dell'art. 1, comma 845, della gia' citata legge n. 296 del
2006, dal Ministero dello sviluppo economico;
  Visto  il  regolamento  (CE) generale di esenzione per categoria n.
800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato in G.U.C.E. del 9 agosto 2008,
n. L 214;
  Visto il regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, della
Commissione,  relativo  all'applicazione  degli  articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:


                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.   Nel  presente  decreto  si  adottano  i  seguenti  termini  ed
espressioni:
   a) «Fondo», indica il Fondo nazionale per l'innovazione;
   b) «Ministero», indica il Ministero dello sviluppo economico;
   c) «Ministro», indica il Ministro dello sviluppo economico;
   d)  «PMI»,  indica  le  piccole  e  medie  imprese  ai sensi della
raccomandazione  2003/361/CE  del 6 maggio 2003, con esclusione delle
imprese  che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di
Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
   e)  «soggetto  intermediario»,  indica,  nel  rispetto delle norme
nazionali  e  comunitarie  applicabili,  le banche italiane di cui al
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385, gli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui all'art. 107 del
medesimo decreto legislativo n. 385/1993, le societa' di gestione del
risparmio  e le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV)
di  cui all'art. 1, comma l del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  i  corrispondenti  organismi  aventi sede legale e direzione
generale in un medesimo stato comunitario diverso dall' Italia;
   f)   «Operazione  finanziaria»;  indica  un  insieme  organico  di
interventi  finanziari  da  offrire  alle  PMI  a  supporto  dei loro
investimenti,   per  il  quale  siano  preventivamente  delineate  le
modalita'   di  raccolta,  gestione  e  remunerazione  delle  risorse
finanziarie  necessarie ed i criteri di distribuzione del rischio tra
i soggetti coinvolti;
   g)  «intervento  finanziario»;  indica  la  modalita' tecnica o il
contratto  di  finanziamento  utilizzati nell'ambito delle operazioni
finanziarie  per  la  concessione, sia con capitale di debito che con
capitale di rischio, dei finanziamenti alle PMI;
   h)  «Titoli  della  proprieta' industriale»; indica i brevetti per
invenzione che abbiano almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO
del Rapporto di ricerca con esito non negativo e i disegni e modelli.