IL CAPO DIPARTIMENTO
                   per i trasporti, la navigazione
                ed i sistemi informativi e statistici

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961,
n.   1841,   concernente   l'esecuzione  dell'Accordo  internazionale
relativo  all'adozione  di  condizioni uniformi di omologazione ed al
riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di
veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;
  Vista  la  legge  2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed
esecuzione  dell'Accordo  relativo  ai trasporti internazionali delle
derrate  deteriorabili  ed  ai  mezzi  speciali  da  usare  per  tali
trasporti (ATP), firmato a Ginevra il 1° settembre 1970;
  Visto  l'art.  75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni (nel prosieguo denominato
Nuovo  codice della strada), che dispone l'accertamento dei requisiti
di idoneita' e dell'omologazione del tipo di veicoli;
  Visto  l'art.  77  del  Nuovo  codice  della strada, che demanda al
Ministro  dei  trasporti  la  facolta'  di  procedere,  in  qualsiasi
momento,  all'accertamento  della  conformita'  al tipo omologato dei
veicoli  a  motore,  dei  rimorchi  e dei dispositivi da sottoporre a
controllo, per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione
di  conformita'  e  di  stabilire  i  criteri  e le modalita' per gli
accertamenti  e  gli  eventuali  prelievi di veicoli e dispositivi da
sottoporre a controllo;
  Visto  il  combinato  disposto  dell'art. 81 del Nuovo codice della
strada e dell'art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del
Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (nel prosieguo
denominato regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della  strada),  con  il  quale  si  stabiliscono  le  competenze dei
funzionari  del Dipartimento per i trasporti terrestri come riportato
nella  tabella  III.1  del titolo  III,  allegata  al  regolamento di
esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo  codice  della strada, e si
individuano  i profili professionali dei funzionari ministeriali, che
danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici previsti;
  Visto  l'art. 107, comma 3, del Nuovo codice della strada, il quale
dispone,  tra l'altro, che per il rilascio dell'omologazione del tipo
delle  macchine  agricole, l'accertamento tecnico viene effettuato su
un  prototipo  gia'  omologato,  secondo  le  modalita' stabilite dal
Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto;
  Visto  l'art.  109, commi 2 e 3, del Nuovo codice della strada, che
attribuisce  al  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  la
facolta'  di  prelevare  e  di  sottoporre  in  qualsiasi  momento ad
accertamenti  di  controllo  della  conformita'  al tipo omologato le
macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi,
nonche'  di  stabilire  i provvedimenti da attuare in caso di mancato
rispetto della conformita' della serie al tipo omologato;
  Visto  l'art.  114 del Nuovo codice della strada, che sancisce, tra
l'altro,  l'obbligo,  nel  caso  di macchine operatrici circolanti su
strada, di rispondere alle stesse prescrizioni contenute nei predetti
articoli 107 e 109;
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente
il  regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento
dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei
loro   componenti  o  entita'  tecniche  prodotte  in  serie,  ed  in
particolare   l'allegato   VIII,  con  il  quale  sono  stabilite  le
prescrizioni per il controllo della conformita' della produzione;
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, di attuazione della
direttiva 94/55/CEE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri, relative al
trasporto   di   merci   pericolose  su  strada,  ed  in  particolare
l'appendice  B.2, sezione 3, che sancisce l'obbligo di procedere alle
verifiche  finalizzate all'accertamento dell'esistenza di sufficienti
disposizioni  per  assicurare  un efficace controllo della qualita' e
della conformita' della produzione;
  Visto   il  decreto  dirigenziale  25  novembre  1997,  emanato  in
esecuzione degli articoli 75 e 77 del Nuovo codice della strada, come
integrato  e  modificato  dal  decreto  dirigenziale  7  aprile  2000
concernente il controllo di conformita';
  Visto  l'art.  10  del  decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277,
concernente  le  procedure  di omologazione dei veicoli a motore, dei
rimorchi,  delle  macchine agricole, delle macchine operatrici, e dei
loro  sistemi,  componenti,  ed  entita' tecniche, che dispone che la
verifica  del  sistema  di controllo del processo produttivo, ai fini
della conformita' della produzione, venga eseguita presso la fabbrica
e  che l'accertamento del controllo della conformita' del prodotto al
tipo  omologato, sia effettuato anche su prodotti prelevati presso la
rete di distribuzione;
  Visto  l'allegato  VI  al  decreto ministeriale 31 gennaio 2003, di
recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio
del  18 marzo 2002 concernente le omologazioni dei veicoli a motore a
due  o  tre  ruote,  che  stabilisce le disposizioni per il controllo
della conformita' della produzione;
  Visto  l'allegato  IV  al decreto ministeriale 19 novembre 2004, di
recepimento  della  direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, relativa alle omologazioni dei trattori
agricoli  o  forestali,  dei  loro  rimorchi  e  delle  loro macchine
intercambiabili  trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche  di  tali  veicoli,  che  stabilisce  le  procedure  per  il
controllo della conformita' della produzione;
  Visto  il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della
direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 5
settembre  2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro  rimorchi,  nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche,
destinati  a tali veicoli, con il quale, tra l'altro, sono indicati i
servizi  tecnici e sono stabilite le procedure per il controllo della
conformita';
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n.  211,  concernente  il regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Ritenuta  la  necessita'  di adeguamento al mutato quadro normativo
istituzionale delle procedure di verifica del sistema di controllo di
conformita'  del processo produttivo e della conformita' del prodotto
al tipo omologato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme  del presente decreto si applicano ai veicoli, di cui
all'art.  47 del Nuovo codice della strada, soggetti all'omologazione
del  tipo,  nonche'  ai  loro sistemi, componenti ed entita' tecniche
prodotti in serie.