IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958; Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), firmato a Ginevra il 1° settembre 1970; Visto l'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo denominato Nuovo codice della strada), che dispone l'accertamento dei requisiti di idoneita' e dell'omologazione del tipo di veicoli; Visto l'art. 77 del Nuovo codice della strada, che demanda al Ministro dei trasporti la facolta' di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi da sottoporre a controllo, per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita' e di stabilire i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi da sottoporre a controllo; Visto il combinato disposto dell'art. 81 del Nuovo codice della strada e dell'art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (nel prosieguo denominato regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), con il quale si stabiliscono le competenze dei funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri come riportato nella tabella III.1 del titolo III, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e si individuano i profili professionali dei funzionari ministeriali, che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici previsti; Visto l'art. 107, comma 3, del Nuovo codice della strada, il quale dispone, tra l'altro, che per il rilascio dell'omologazione del tipo delle macchine agricole, l'accertamento tecnico viene effettuato su un prototipo gia' omologato, secondo le modalita' stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto; Visto l'art. 109, commi 2 e 3, del Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la facolta' di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformita' al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi, nonche' di stabilire i provvedimenti da attuare in caso di mancato rispetto della conformita' della serie al tipo omologato; Visto l'art. 114 del Nuovo codice della strada, che sancisce, tra l'altro, l'obbligo, nel caso di macchine operatrici circolanti su strada, di rispondere alle stesse prescrizioni contenute nei predetti articoli 107 e 109; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entita' tecniche prodotte in serie, ed in particolare l'allegato VIII, con il quale sono stabilite le prescrizioni per il controllo della conformita' della produzione; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CEE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed in particolare l'appendice B.2, sezione 3, che sancisce l'obbligo di procedere alle verifiche finalizzate all'accertamento dell'esistenza di sufficienti disposizioni per assicurare un efficace controllo della qualita' e della conformita' della produzione; Visto il decreto dirigenziale 25 novembre 1997, emanato in esecuzione degli articoli 75 e 77 del Nuovo codice della strada, come integrato e modificato dal decreto dirigenziale 7 aprile 2000 concernente il controllo di conformita'; Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, concernente le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici, e dei loro sistemi, componenti, ed entita' tecniche, che dispone che la verifica del sistema di controllo del processo produttivo, ai fini della conformita' della produzione, venga eseguita presso la fabbrica e che l'accertamento del controllo della conformita' del prodotto al tipo omologato, sia effettuato anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione; Visto l'allegato VI al decreto ministeriale 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002 concernente le omologazioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformita' della produzione; Visto l'allegato IV al decreto ministeriale 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa alle omologazioni dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli, che stabilisce le procedure per il controllo della conformita' della produzione; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, destinati a tali veicoli, con il quale, tra l'altro, sono indicati i servizi tecnici e sono stabilite le procedure per il controllo della conformita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuta la necessita' di adeguamento al mutato quadro normativo istituzionale delle procedure di verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto si applicano ai veicoli, di cui all'art. 47 del Nuovo codice della strada, soggetti all'omologazione del tipo, nonche' ai loro sistemi, componenti ed entita' tecniche prodotti in serie.