IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni  pubbliche,  ed in particolare l'articolo 16, lettera
d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1  del  predetto Regolamento (CE) n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in   vigore   del   Regolamento  stesso  figurano  nell'allegato  del
Regolamento  (CE)  n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del
Regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
«Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Sabina»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e
la  vigilanza  sulle  denominazioni  protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
  Visto  il  decreto  29  novembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2005, con
il   quale   la  «Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  di  Roma» e' stata autorizzata ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Sabina»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  1°  maggio  2006,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  non  e'  ancora  pervenuta da parte della regione
Lazio  la  segnalazione  sulla  conferma  della «Camera di commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Roma»,  per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;
  Considerata l'opportunita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta «Sabina»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  29 novembre 2005, fino
all'emanazione   del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione  alla
«Camera  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma»
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  alla «Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto 29 novembre 2005, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Sabina»,  registrata  con regolamento della Commissione (CE) n. 1263
del  1°  luglio 1996, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di
rinnovo   dell'autorizzazione   all'Ente   Camerale   stesso   oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.