IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in
data  18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  l'art.  5  della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 142 del 21
giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie  generale - n. 227 del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista  la  determina  con  la quale la societa' Istituto Biochimico
Italiano  Giovanni  Lorenzini  S.p.A.  ha  ottenuto  l'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale «Ibifen»;
  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione
del prezzo del medicinale;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica
del 10/11 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione  n.  4  del 12 marzo 2009 del consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;

                             Determina:


                               Art. 1.

            Classificazione ai fini della rimborsabilita'

  Il  medicinale  IBIFEN (ketoprofene) e' rinegoziato alle condizioni
di seguito indicate:
  Confezione  30  bustine  granulato  effervescente 50 mg - A.I.C. n.
024994170 (in base 10) 0RUSCU (in base 32).
  Classe di rimborsabilita' A Nota 66.
  Prezzo ex factory (iva esclusa): 2,67 euro.
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): 4,41 euro.