IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni  pubbliche,  ed in particolare l'articolo 16, lettera
d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'articolo  5,  comma  6,  del  predetto Regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa  per  la  registrazione  e,  se  del  caso,  un  periodo di
adattamento;
  Visto  l'articolo  10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo
alla  procedura  a livello nazionale per la registrazione delle DOP e
IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  domanda presentata dal Comitato promotore tra produttori
di  confettura  di  Amarene  Brusche  di  Modena, con sede in Modena,
presso  Camera di Commercio, via Granaceto n. 134, intesa ad ottenere
la  registrazione  della  denominazione Amarene Brusche di Modena, ai
sensi dell'articolo 5 del citato regolamento 510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 8920 del 12 novembre 2008 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con la quale il Comitato promotore tra produttori
di  confettura di Amarene Brusche di Modena, ha chiesto la protezione
a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6
del  predetto  Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
istanza  della  indicazione  geografica protetta, ricadendo la stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 6, del citato
Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Amarene
Brusche di Modena, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore
tra  produttori  di confettura di Amarene Brusche di Modena, assicuri
la  protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello nazionale della
denominazione  Amarene  Brusche di Modena, secondo il disciplinare di
produzione  consultabile  nel  sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,   ai   sensi   dell'articolo  5,  comma  6,  del  predetto
Regolamento  (CE)  n. 510/2006, alla denominazione Amarene Brusche di
Modena.