IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista  la  legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»
ed   in   particolare   l'art.   3-bis,   che   prevede  le  sanzioni
amministrative  da  applicare  agli  enti  in  caso di violazione dei
doveri  per  una  efficiente  gestione  del  servizio  civile  ed una
corretta realizzazione dei progetti, demandando all'Ufficio nazionale
e   alle   regioni   e   province   autonome   di  Trento  e  Bolzano
l'applicazione,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  delle
sanzioni amministrative, in ordine proporzionale e crescente, secondo
la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta'
o di colpa, gli effetti prodottisi;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile 2002, n. 77, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disciplina  del  servizio
civile  nazionale  a  norma  dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n.
64»,  che,  nel  prevedere,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2006, la
partecipazione  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e
Bolzano  nella  gestione del servizio civile nazionale, ha stabilito,
all'art.  6,  comma 6, la ripartizione delle competenze in materia di
monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione dei progetti;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che
prevede,  tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  con  le  inerenti risorse finanziarie, dei compiti in
materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998,
n.  230,  alla  legge  6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  giugno  2008  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato alla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi
sono  state  delegate  le  funzioni  in  materia  di  servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 3 agosto 2006, con il quale
e'  stato approvato il Prontuario concernente le caratteristiche e le
modalita'  per  la redazione e presentazione dei progetti di servizio
civile  nazionale  nonche' i criteri per la selezione ed approvazione
degli stessi;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4  febbraio  2009  concernente  la disciplina dei rapporti tra enti e
volontari del servizio civile nazionale;
  Viste le circolari dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in
data  8  settembre  2005, 2 febbraio 2006, 24 maggio 2007 e 28 luglio
2008  recanti rispettivamente «Doveri degli enti di servizio civile e
infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art.
3-bis  della legge 6 marzo 2001, n.64», «Accreditamento degli enti di
servizio  civile  nazionale», «Monitoraggio sulla formazione generale
dei  volontari  in  servizio  civile nazionale» e «Monitoraggio sulla
formazione  generale  dei  volontari  in  servizio  civile nazionale.
Modifiche e nota esplicativa»;
  Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio  civile,  in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per
la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»;
  Visto  il  protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 gennaio 2006
tra  l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile, le regioni e le
province  autonome  per  l'entrata  in  vigore del menzionato decreto
legislativo n. 77 del 2002;
  Considerato  che  nella  citata  circolare  dell'8  settembre 2005,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 27 settembre 2005,
sono  stati  forniti  i  primi  chiarimenti  sui doveri degli enti di
servizio   civile   e  sulle  infrazioni  punibili  con  le  sanzioni
amministrative  previste  dall'art. 3-bis della legge n. 64 del 2001,
prevedendo  tuttavia  la  necessita'  di  un successivo adeguamento a
seguito  dell'assunzione  di  competenze  in  materia  da parte delle
regioni  e  province  autonome,  avvenuta  a decorrere dal 1° gennaio
2006;
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare e di adeguare, alla luce
della  prima  applicazione  della  citata  circolare dell'8 settembre
2005,  i  comportamenti  che gli enti devono osservare nella gestione
del  servizio civile e durante la realizzazione dei progetti, nonche'
le  condotte  illecite  alle  quali  conseguono  l'applicazione delle
suddette sanzioni amministrative;
  Ravvisata altresi' la necessita' di stabilire i principi essenziali
che  regolano lo svolgimento dell'attivita' di controllo e verifica e
disciplinano  il procedimento sanzionatorio, al fine di garantire che
le  attivita'  stesse  siano  svolte  dall'Ufficio  nazionale  per il
servizio civile e dalle regioni e province autonome in base a criteri
univoci, chiari e puntuali;
  Ravvisata  pertanto  l'esigenza  di  predisporre  un prontuario che
contenga in dettaglio le istruzioni per lo svolgimento delle funzioni
di  controllo  e  verifica  sull'attuazione  dei progetti di servizio
civile  nazionale  nonche'  la  disciplina  dei  doveri degli enti di
servizio   civile   e  delle  infrazioni  punibili  con  le  sanzioni
amministrative  previste dall'art. 3-bis della legge 6 marzo 2001, n.
64;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;
  Acquisito  il  parere  della  Consulta  nazionale  per  il servizio
civile,  di  cui all'art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso in
data 23 ottobre 2008;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.   E'   approvato   l'unito  prontuario,  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto, contenente le disposizioni per lo
svolgimento  delle  funzioni  di controllo e verifica sull'attuazione
dei  progetti  di servizio civile nazionale nonche' la disciplina dei
doveri  degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con
le  sanzioni  amministrative  previste  dall'art. 3-bis della legge 6
marzo 2001, n. 64.
  2.  Le disposizioni approvate con il presente decreto sostituiscono
quelle  contenute  nella  circolare  dell'Ufficio  nazionale  per  il
servizio  civile  in  data 8 settembre 2005 concernente «Doveri degli
enti  di  servizio  civile  e  infrazioni  punibili  con  le sanzioni
amministrative  previste dall'art. 3-bis della legge 6 marzo 2001, n.
64»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 27 settembre
2005.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.

   Roma, 6 febbraio 2009

             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                     Il Sottosegretario di Stato
             alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
                             Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 4, foglio n. 4