IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  n.  3753, recante primi interventi urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile  2009 n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009
n.  3757,  recanti:  «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli
eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  6, 8 e 10 del sopra citato
decreto-legge;
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  Vista la nota del 29 aprile 2009 della regione Abruzzo;
  Sentiti i Ministeri dello sviluppo economico, della gioventu' e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  In  attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  28  aprile  2009, n. 39, il versamento delle
somme  relative  al diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29
dicembre  1993,  n.  580  e  successive modificazioni e integrazioni,
anche  ove  iscritte  nelle  relative  cartelle  esattoriali, nonche'
l'emissione  dei  ruoli  in  corso da parte della Camera di commercio
dell'Aquila,  e'  differito  al  31  dicembre  2009.  Con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico  sono  stabilite le modalita' di
effettuazione  delle  emissioni  dei  ruoli  e  della riscossione dei
versamenti sospesi, anche prevedendo la rateizzazione dei pagamenti.