IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l'allegato B;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  cosi'  come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
  Visto,  in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo
che  stabilisce  le  condizioni  per  il riconoscimento dei titoli di
formazione;
  Vista  l'istanza  corredata  della  relativa documentazione, con la
quale  la  sig.ra  Azzalin  Rossella,  cittadina  italiana, chiede il
riconoscimento  del  titolo di «Medical Massage Therapist» conseguito
in  Svizzera  presso  la «Scuola di massaggio Dicherhof SA» di Lugano
(Svizzera)  in  data  29  gennaio  2000,  al  fine dell'esercizio, in
Italia,  dell'attivita' professionale di massaggiatore e capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici;
  Acquisito  il  parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista
dall'art.  16,  comma  3  del suddetto decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, nella seduta del giorno 9 novembre 2006;
  Ritenuto    che    la    formazione   del   richiedente   necessita
dell'applicazione di misure compensative;
  Visto  l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206,  che  disciplina  le  modalita'  di  applicazione  delle  misure
compensative;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  in  data 25 febbraio 2009, con il
quale  e'  stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale
in  conformita'  a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata presso le «Terme
Merano  S.p.A.»  di  Merano (Bolzano), in data 6 marzo 2009, ai sensi
dell'art. 22, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 9 novembre
2007,  n.  206,  a  seguito  del  quale la sig.ra Azzalin Rossella e'
risultata idonea;
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in  Svizzera con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Il  titolo  di  studio  «Medical  Massage  Therapist» conseguito in
Svizzera  nell'anno  2000 il giorno 30 gennaio 2000 presso la «Scuola
di  massaggio  Dicherhof  SA» di Lugano (Svizzera) in data 30 gennaio
2000,  dalla  sig.ra  Azzalin  Rossella  nata  a  Verbania (Verbania)
(Italia)  il  giorno  17  novembre 1961, e' riconosciuto quale titolo
abilitante  per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di
massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9  novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 29 aprile 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi