IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Plengey Mikeshyna Olena
Viktorivna  ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di «Infermiere»
conseguito  in  Ucraina,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre  2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i
limiti  temporali  per  l'autorizzazione  all'esercizio in Italia, da
parte   dei   cittadini  non  comunitari,  delle  professioni  ed  il
riconoscimento dei relativi titoli;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 334 del
2004,  che  disciplinano  il  riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti  all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in
un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
  Visto  il  D.M.  18  giugno  2002,  «Autorizzazione  alle regioni a
compiere  gli  atti  istruttori  per  il  riconoscimento  dei  titoli
abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai
sensi  dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto legge 12 novembre 2001,
n.  402,  convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002,
n. 1» e successive modificazioni;
  Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115  e  nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2
maggio  1994,  n.  319,  la cui disciplina e' confluita nell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  Visto  il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/36780 del 20 novembre 2006
con  il  quale  e'  stato  riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai
sensi  dell'art.  50, comma 8 del sopra citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni
dal  suo  rilascio  senza  che  la  sig.ra  Plengey  Mikeshyna  Olena
Viktorivna si sia iscritta all'albo professionale;
  Vista  la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto
dirigenziale proposta dalla sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna
in data 11 novembre 2008;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007  n.  206 recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36  del  parlamento europeo e del
Consiglio  del  7  settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2004, presso il
Collegio di Medicina di Sumy (Ucraina) dalla sig.ra Plengey Mikeshyna
Olena Viktorivna nata a Potsdam (Germania) il giorno 08 marzo 1973 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  La  sig.ra Plengey Mikeshyna Olena Viktorivna e' autorizzata ad
esercitare  in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento
da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia,  per  il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394,
qualora  il  sanitario non si iscriva al relativo albo professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 9 aprile 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi