IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate; Visto il decreto ministeriale n. 273 del 27 marzo 2009 con il quale il Ministero ha destinato la somma di 1.900.000,00 per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della citata legge n. 6/2000, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa. Decreta: Art. 1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e provate che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche, naturali, del mare e del territorio e delle tecnologie derivate. I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e/o privati e reti di scuole cosi' da favorire una piu' ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati.