IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2,  comma  36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,  sulla  concessione,  in  deroga  alla vigente normativa, di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione speciale;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e,
in  particolare,  il  comma  9,  sulla  possibilita'  di  prorogare i
trattamenti  concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato
del  lavoro  dei  percettori  di trattamenti previdenziali o di altri
sussidi o indennita' pubbliche;
  Visto  l'accordo  tra  Governo,  regioni, e province autonome sugli
ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro
per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani;
  Visto  il  decreto  n.  45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, di assegnazione
provvisoria  di  fondi,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  9-bis, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  Visto,  in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale,
che,   nella   ripartizione   delle   risorse   finanziarie,  assegna
provvisoriamente  alla  Regione Lazio la somma di 10 milioni di euro,
quale  quota  parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e
alle  proroghe  degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa
vigente per l'anno 2009;
  Vista  la  nota  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
degli   incentivi   all'occupazione,   divisione  IV,  protocollo  n.
14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more
della  definizione delle modalita' di attuazione del predetto accordo
del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto
ministeriale  possono  essere  utilizzate  secondo  le procedure e le
regole gia' concordate per l'anno 2008;
  Visto  l'accordo  sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato
lavoro,  pari  opportunita' e politiche giovanili, in data 16 gennaio
2009,  tra  le  parti  sociali,  relativo alla richiesta dei benefici
della  C.I.G.S.,  in deroga, per un massimo di quaranta lavoratori in
forza  alla  Pettinatura di Verrone S.p.A., addetti allo stabilimento
di Cittaducale (Rieti), da sospendere, a zero ore, per il periodo dal
1° gennaio al 31 agosto 2009;
  Preso  atto  del  parere  favorevole espresso contestualmente dalla
Regione Lazio;
  Considerato  il  decreto  del direttore regionale del lavoro per il
Lazio  n.  25  del  26  marzo 2009, con il quale e' stata disposta la
prima  concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di quarantadue
lavoratori  dipendenti  dalla Pettinatura di Verrone S.p.A., con sede
legale  in  Verrone  (Biella), Strada Trossi, n. 2, addetti presso lo
stabilimento  ubicato in Cittaducale (Rieti), Via della Meccanica, n.
1,  sospesi dal lavoro a zero ore per il periodo dal 21 dicembre 2008
al 31 dicembre 2008;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  protocollo n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente
ad  oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/2006  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in deroga alla vigente normativa, datata 10
febbraio  2009, integrata con lettera raccomandata del 18 marzo 2009,
in  favore  di quaranta unita' lavorative, sospese a zero ore, per il
periodo  dal 1° gennaio al 31 agosto 2009, con richiesta di pagamento
diretto del predetto trattamento da parte dell'ente previdenziale;
  Considerata,  altresi',  la  documentazione  allegata alla predetta
istanza del 10 febbraio 2009;
  Tenuto  conto  che  la  Pettinatura  di  Verrone  S.p.A.  e'  stata
sottoposta  alle verifiche di rito in occasione della prima richiesta
del  trattamento  di  integrazione  salariale in deroga e che in tale
sede non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del
trattamento   di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203,  e  dell'art.  19,  in  particolare  commi  8,  9  e  9-bis, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata la
prima   proroga   del   trattamento   straordinario  di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo
del  16  gennaio  2009,  in  favore di un massimo mensile di quaranta
lavoratori  dipendenti  dalla Pettinatura di Verrone S.p.A., con sede
legale  in  Verrone  (Biella), Strada Trossi, n. 2, addette presso lo
stabilimento  ubicato in Cittaducale (Rieti), Via della Meccanica, n.
1,  sospesi  a  zero  ore, per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto
2009,   elencati   nella  tabella  allegata,  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  provvedimento,  con  pagamento diretto, da
parte dell'ente previdenziale, del predetto trattamento.