IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale; Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, il comma 9, sulla possibilita' di prorogare i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; Vista la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennita' pubbliche; Visto l'accordo tra governo, regioni, e province autonome sugli ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani; Visto il decreto n. 45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di assegnazione provvisoria di fondi, ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale, che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, assegna provvisoriamente alla Regione Lazio la somma di 10 milioni di euro, quale quota parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009; Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, divisione IV, protocollo n. 14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more della definizione delle modalita' di attuazione del predetto accordo del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto ministeriale possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole gia' concordate per l'anno 2008; Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 14 gennaio 2009, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per dieci lavoratori in forza all'Antologia S.r.l., del distretto industriale di Civita Castellana (Viterbo), da sospendere per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla Regione Lazio; Considerato il decreto del direttore regionale del lavoro per il Lazio n. 72 del 20 novembre 2008, con il quale e' stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per un numero massimo mensile di 10 (dieci) lavoratori dell'Antologia S.r.l., con sede legale in Roma, via Bassano del Grappa, n. 4, in forza presso l'unita' aziendale ubicata in Civita Castellana (Viterbo), Zona Industriale - Localita' Prataroni, via Da Vinci, n. 5, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 22 luglio 2008 al 31 dicembre 2008; Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, protocollo n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22/05/2007. Indicazioni procedurali»; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dalla predetta societa' in data 5 febbraio 2009 in favore di otto unita' lavorative, sospese a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con richiesta di pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'ente previdenziale; Considerata, altresi', la documentazione allegata alla citata istanza del 5 febbraio 2009; Tenuto conto che l'Antologia S.r.l. e' stata sottoposta alle verifiche di rito in occasione della prima richiesta del trattamento di integrazione salariale in deroga e che in tale sede non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati: Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'art. 19, in particolare commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo del 14 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dall'Antologia S.r.l., con sede legale in Roma, via Bassano del Grappa, n. 4, e unita' aziendale interessata ubicata in Civita Castellana (Viterbo), Zona Industriale - Localita' Prataroni, via Da Vinci, n. 5, per un numero massimo mensile di otto unita' lavorative, sospese a zero ore, con rotazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, elencate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto, da parte dell'ente previdenziale, del predetto trattamento.