IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2,  comma  36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,  sulla  concessione,  in  deroga  alla vigente normativa, di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione speciale;
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e,
in  particolare,  il  comma  9,  sulla  possibilita'  di  prorogare i
trattamenti  concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato
del  lavoro  dei  percettori  di trattamenti previdenziali o di altri
sussidi o indennita' pubbliche;
  Visto  l'accordo  tra  Governo,  regioni, e province autonome sugli
ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro
per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani;
  Visto  il  decreto  n.  45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, di assegnazione
provvisoria  di  fondi,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  9-bis, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  Visto,  in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale,
che,   nella   ripartizione   delle   risorse   finanziarie,  assegna
provvisoriamente  alla  Regione Lazio la somma di 10 milioni di euro,
quale  quota  parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e
alle  proroghe  degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa
vigente per l'anno 2009;
  Vista  la  nota  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
degli  incentivi  all'occupazione,  Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56
del  13  marzo  2009,  recante  la precisazione che, nelle more della
definizione delle modalita' di attuazione del predetto accordo del 12
febbraio  2009,  le  risorse  finanziarie  di  cui  al citato decreto
ministeriale  possono  essere  utilizzate  secondo  le procedure e le
regole gia' concordate per l'anno 2008;
  Visto  l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato
lavoro,  pari  opportunita' e politiche giovanili, in data 14 gennaio
2009,  tra  le  parti  sociali,  relativo alla richiesta dei benefici
della  C.I.G.S.  in deroga, per un massimo di 80 (ottanta) lavoratori
in   forza   alla  Klopman  International  S.r.l.  di  Frosinone,  da
sospendere,  con  ipotesi di rotazione, per il periodo dal 1° gennaio
al 16 ottobre 2009;
  Preso  atto  del  parere  favorevole espresso contestualmente dalla
Regione Lazio;
  Considerati:  1)  l'accordo  tra  le parti sociali sottoscritto, in
data  24  settembre  2008,  presso  la Regione Lazio in sede di esame
congiunto,  con  il quale si prevedeva il beneficio della C.I.G.S. in
deroga,  anno 2008, per un numero massimo di 80 (ottanta) lavoratori;
2)  il  decreto del Direttore regionale del lavoro per il Lazio n. 15
del  24  febbraio  2009,  con  il  quale  e'  stata disposta la prima
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
in  deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente
dalla Klopman International S.r.l, con sede legale e unita' aziendale
interessata  ubicata  in  Frosinone, via Le Lame n. 10, per un numero
massimo  mensile  di  64 (sessantaquattro) lavoratori, sospesi a zero
ore,  con  ipotesi  di rotazione, per il periodo dal 17 ottobre al 31
dicembre 2008;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alle  note  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n. 14 /0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  Sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  296/06  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975
del  22  maggio  2007. Indicazioni procedurali» e prot. n. 14/0015856
del 25 novembre 2008;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
in  data  4  febbraio  2009  e integrata in data 11 febbraio 2009, in
favore di 72 (settantadue) unita' lavorative, sospese a zero ore, con
rotazione parziale, per il periodo dal 1° gennaio al 16 ottobre 2009,
con  anticipo  del  predetto  trattamento  da  parte  della  Societa'
istante;
  Considerata,  altresi',  la  documentazione  allegata alla predetta
istanza  del  4  febbraio  2009  ed  alla citata integrazione dell'11
febbraio 2009;
  Tenuto   conto   che  la  Klopman  International  S.r.l.  e'  stata
sottoposta  alle verifiche di rito in occasione della prima richiesta
del  trattamento  di  integrazione  salariale in deroga e che in tale
sede non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del
trattamento   di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati:

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203,  e  dell'art.  19,  in  particolare  commi  8,  9  e  9-bis, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata la
prima   proroga   del   trattamento   straordinario  di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo
del 14 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla Klopman
International  S.r.l,  con sede legale e unita' aziendale interessata
ubicata  in  Frosinone,  via  Le  Lame  n.  10, per un numero massimo
mensile  di  72  (settantadue) unita' lavoratore, sospese a zero ore,
con  ipotesi  di rotazione parziale, per il periodo dal 1° gennaio al
16  ottobre  2009,  elencate  nella tabella allegata, che costituisce
parte  integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto
del  trattamento medesimo da parte dell'Ente previdenziale, in quanto
il pagamento e' anticipato dalla societa'.