IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale; Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, il comma 9, sulla possibilita' di prorogare i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; Vista la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, sul reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennita' pubbliche; Visto l'accordo tra Governo, regioni, e province autonome sugli ammortizzatori sociali, siglato in data 12 febbraio 2009 dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, e dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Vasco Errani; Visto il decreto n. 45080 del 19 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di assegnazione provvisoria di fondi, ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale, che, nella ripartizione delle risorse finanziarie, assegna provvisoriamente alla Regione Lazio la somma di 10 milioni di euro, quale quota parte delle stesse risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009; Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, prot. n. 14/PROV/56 del 13 marzo 2009, recante la precisazione che, nelle more della definizione delle modalita' di attuazione del predetto accordo del 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al citato decreto ministeriale possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole gia' concordate per l'anno 2008; Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 14 gennaio 2009, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un massimo di 80 (ottanta) lavoratori in forza alla Klopman International S.r.l. di Frosinone, da sospendere, con ipotesi di rotazione, per il periodo dal 1° gennaio al 16 ottobre 2009; Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla Regione Lazio; Considerati: 1) l'accordo tra le parti sociali sottoscritto, in data 24 settembre 2008, presso la Regione Lazio in sede di esame congiunto, con il quale si prevedeva il beneficio della C.I.G.S. in deroga, anno 2008, per un numero massimo di 80 (ottanta) lavoratori; 2) il decreto del Direttore regionale del lavoro per il Lazio n. 15 del 24 febbraio 2009, con il quale e' stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Klopman International S.r.l, con sede legale e unita' aziendale interessata ubicata in Frosinone, via Le Lame n. 10, per un numero massimo mensile di 64 (sessantaquattro) lavoratori, sospesi a zero ore, con ipotesi di rotazione, per il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2008; Tenuti presenti i principi di cui alle note della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14 /0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori Sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali» e prot. n. 14/0015856 del 25 novembre 2008; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata in data 4 febbraio 2009 e integrata in data 11 febbraio 2009, in favore di 72 (settantadue) unita' lavorative, sospese a zero ore, con rotazione parziale, per il periodo dal 1° gennaio al 16 ottobre 2009, con anticipo del predetto trattamento da parte della Societa' istante; Considerata, altresi', la documentazione allegata alla predetta istanza del 4 febbraio 2009 ed alla citata integrazione dell'11 febbraio 2009; Tenuto conto che la Klopman International S.r.l. e' stata sottoposta alle verifiche di rito in occasione della prima richiesta del trattamento di integrazione salariale in deroga e che in tale sede non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati: Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'art. 19, in particolare commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, di cui al citato accordo del 14 gennaio 2009, in favore del personale dipendente dalla Klopman International S.r.l, con sede legale e unita' aziendale interessata ubicata in Frosinone, via Le Lame n. 10, per un numero massimo mensile di 72 (settantadue) unita' lavoratore, sospese a zero ore, con ipotesi di rotazione parziale, per il periodo dal 1° gennaio al 16 ottobre 2009, elencate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto del trattamento medesimo da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento e' anticipato dalla societa'.