L'ISPETTORE GENERALE CAPO
           per i rapporti finanziari con l'unione europea

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
  Vista  la  legge  17  maggio  1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha
previsto   il   trasferimento  dei  compiti  di  gestione  tecnica  e
finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti
per materia;
  Vista  la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le   Amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  15  maggio 2000, relativo all'attribuzione
delle  quote  di  cofinanziamento  nazionale  a carico della legge n.
183/1987  per  gli interventi di politica comunitaria che, al fine di
assicurare  l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito  un  apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente
direttive  generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge n.
183/1987,  a  favore  di  programmi,  progetti  e azioni in regime di
cofinanziamento con l'Unione europea;
  Visto  il  regolamento  CE del Consiglio n. 1182/2007 recante norme
specifiche per il settore ortofrutticolo;
  Visto  il  regolamento  della Commissione n. 1580/2007 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante modalita' d'applicazione dei
regolamenti  (CE)  n. 2200/96, (CE) n.2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel
settore degli ortofrutticoli;
  Visto   il   regolamento   CE  del  Consiglio  n.  1234/07  recante
organizzazione  comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per  taluni  prodotti  agricoli  («regolamento  unico  OCM»)  -  come
modificato  dal  Reg.  CE  n.  361/2008  - ed, in particolare, l'art.
103-sexies, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di
esercizio   previsto  dal  par.  1  dell'art.  103-ter  del  medesimo
regolamento,  finanziato da un contributo comunitario e, per la parte
residua,  da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori,
possono   essere  autorizzati  dalla  Commissione,  previa  richiesta
debitamente   giustificata,   a   concedere  alle  organizzazioni  di
produttori  relative  a regioni, il cui livello di organizzazione dei
produttori  nel  settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, un
aiuto  finanziario  nazionale  non  superiore  all'80% dei contributi
finanziari  di  cui alla lettera a) del richiamato art. 103-ter, par.
1;
  Visto  il  predetto  articolo  103-sexies  del  regolamento  CE del
Consiglio  n.  1234/07  che  prevede  che,  nelle regioni degli Stati
membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola
e'  commercializzato  da  organizzazioni di produttori e in cui detta
produzione  rappresenta  almeno  il  15%  della  produzione  agricola
totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato
dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  96  e  97  del  regolamento della
Commissione  n.  1580/2007,  in  base ai quali il rimborso dell'aiuto
finanziario  nazionale  e'  limitato  al  60%  dell'aiuto finanziario
concesso  all'organizzazione  di  produttori e che la richiesta dello
stesso  va  effettuata  anteriormente  al 1° gennaio del secondo anno
successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;
  Vista  la  nota  AGRI  D/29366  del 5 dicembre 2008 con la quale la
Commissione  ha  comunicato  di non avere piu' osservazioni in merito
alla  richiesta  avanzata dall'Italia, da ultimo con nota n. 3922 del
13  ottobre 2008, circa la possibilita' di concedere, nella misura di
euro  25.479.079,81,  l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-sexies
del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07;
  Vista  la  nota  n.  5815  del  12  dicembre  2008, con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali, a fronte
delle  risorse  comunitarie  attivabili per l'anno 2008 per gli aiuti
alle  organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a
31.848.949,80   euro,   chiede   un   cofinanziamento   nazionale  di
25.479.079,81  euro  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla
legge n. 183/1987;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere per tale fabbisogno alle
disponibilita'   del   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
  Viste  le  risultanze  del  Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000, nella riunione
svoltasi  in  data  26  febbraio  2009  con  la  partecipazione delle
Amministrazioni interessate;

                              Decreta:

  1.   Il   cofinanziamento   nazionale   pubblico   a  favore  delle
organizzazioni  di  produttori  nel  settore ortofrutticolo, previsto
dall'art.  103-sexies  del  Regolamento  CE  n. 1234/2007, per l'anno
2008, risulta di euro 25.479.079,81 ed e' posto a carico del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
  2.  La  predetta  quota di euro 25.479.079,81 viene trasferita agli
Organismi  pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell'AGEA
coordinamento.  Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli
aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.
  3.  Il  Fondo  di  rotazione  eroga la quota stabilita dal presente
decreto  contestualmente  al  versamento  della  corrispondente quota
comunitaria sulla base delle indicazioni dell' AGEA Coordinamento.
  4.  Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla
Commissione  Europea,  in  sede  di  liquidazione  dei  conti  FEAGA,
comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della
legge  n.  183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico
del  Fondo  di  rotazione,  autorizzata  per  l'anno 2008, e le somme
rideterminate   a   seguito   delle   rettifiche  comunitarie  verra'
restituita  al Fondo medesimo o costituira' acconto per le successive
annualita'.
  5.  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,
anche   per   il  tramite  dell'A.G.E.A.  -   in  qualita'  organismo
coordinatore,  trasmette  per  ciascun  anno  al  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota
comunitaria  riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla
Commissione  Europea,  al fine di consentire le necessarie operazioni
di cui al precedente punto 4.
  6.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
impegna  a  presentare  alla  Commissione,  secondo le modalita' ed i
termini previsti dall'art. 97 del regolamento della Commissione delle
Comunita'  europee  n. 1580/2007, la richiesta di rimborso del 60 per
cento  dell'aiuto  nazionale concesso ad organizzazioni di produttori
relative  a  Regioni  che rispettino i parametri previsti dall'ultimo
capoverso  del paragrafo relativo all'art. 103-sexies del Regolamento
CE  n. 1234/2007. A tal proposito, l'AGEA coordinamento provvedera' a
comunicare  al  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato -
I.G.R.U.E,  l'avvenuto  rimborso  da  parte  della  Commissione,  con
l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il
reintegro  al  Fondo  di  rotazione  delle somme dallo stesso erogate
sulla base di tale decreto.
  7.  Il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
gli   organismi   pagatori   adottano   tutte   le  iniziative  ed  i
provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali  assegnati  ed  effettuano  i
controlli di competenza.
  8.  I  dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a
cura  del richiamato Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali,  anche  per  il  tramite  dell'A.G.E.A.-  in  qualita'  di
organismo  coordinatore,  al  Sistema  informativo  della  Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
  9.  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 26 febbraio 2009

                                   L'Ispettore generale Capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2
   Economia e finanze, foglio n. 31.