IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al registro visti semplici, foglio n. 803 in
data 18 luglio 2008, con cui e' stato nominato il prof. Guido Rasi in
qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante
riclassificazione  dei  medicinali  ai  sensi  dell'art. 8, comma 10,
della legge n. 537/1993;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito,  con  modificazioni,  in legge 8 agosto 1996, n. 425, che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  sia conforme alle condizioni e
limitazioni  previste  dai  provvedimenti della Commissione unica del
farmaco;
  Visto  l'art.  70,  comma  2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante  «Misure  per  la  razionalizzazione  e il contenimento della
spesa farmaceutica»;
  Visto  l'art.  15-decies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, recante «Obbligo di appropriatezza»;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2006,  recante  attuazione  della  direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
  Vista  la  legge  22  dicembre  2008,  n. 203: «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello stato» (legge
finanziaria 2009);
  Visto il decreto del Ministero della Sanita' 22 dicembre 2000;
  Vista  la  determinazione  AIFA  29  ottobre  2004 «Note AIFA 2004»
(Revisione delle Note CUF);
  Vista  la  determinazione  AIFA  27  ottobre  2005: «Modifiche alla
determinazione  29  ottobre 2004 recante “Note AIFA 2004”
(Revisione delle Note CUF)»;
  Vista  la  determinazione  4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci»;
  Ritenuto  di  dover  sospendere  l'erogabilita'  dei  farmaci  alle
condizioni della Nota 78;
  Tenuto  conto  del  parere  espresso  dalla  Commissione consultiva
tecnico-scientifica  (CTS) dell'AIFA nella seduta del giorno 7 aprile
2009;

                             Determina:

                               Art. 1.

  E'  sospesa  temporaneamente  e per un periodo di sei mesi, la nota
AIFA  78. La sospensione e' subordinata al monitoraggio della spesa e
alla  valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo
principio attivo inserito nella nota AIFA 78.
  I  farmaci  antiglaucoma,  di  cui  alla  nota  78,  sono  pertanto
prescrivibili  a  carico  del  S.S.N.  per  un periodo di sei mesi, a
partire  dall'entrata  in vigore del presente provvedimento, senza le
limitazioni  previste  dalla  nota  e  senza  l'obbligo, da parte dei
medici  specialisti,  di  effettuare  diagnosi  e  piano terapeutico,
secondo le modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano.