IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  che  stabilisce  che  «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di  specifici accordi in sede
governativa,  in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di  cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al  personale  anche  navigante dei vettori aerei e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie»;
  Visto   l'accordo  del  4  febbraio  2009,  intervenuto  presso  il
Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, alla
presenza  dei  rappresentanti  della  societa'  Alpi  Eagles  S.p.a.,
nonche'  delle  OO.SS.,  con  il  quale, considerata la situazione di
crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la  predetta societa', e' stato
concordato  il  ricorso  al trattamento straordinario di integrazione
salariale,  come  previsto  dal  citato  art.  1-bis,  della  legge 3
dicembre  2004,  n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 30
gennaio  2009,  in  favore  di  un  numero  massimo di centotrentatre
unita',  dipendenti dalla societa' di cui trattasi ed impiegati nelle
sedi di servizio di:
   S. Angelo di Piove di Sacco (Padova);
   Aeroporto Marco Polo (Venezia);
   Aeroporto Capodichino (Napoli);
   Aeroporto Internazionale di Catania (Catania);
  Visto  l'accordo  del  9  marzo  2009,  che  modifica ed integra il
precedente  accordo  governativo  del  4  febbraio  2009, intervenuto
presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali,  alla presenza dei rappresentanti della societa' Alpi Eagles
S.p.a.,  nonche'  delle  OO.SS.,  con  il  quale, considerato che con
sentenza  n.  84/09  del  4 febbraio 2009, il Tribunale di Venezia ha
reintegrato  al  lavoro  n. tre lavoratori della societa' Alpi Eagles
S.p.a.,  e'  stato concordato, ferme restando le altre condizioni, il
ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un
numero      complessivo      di centotrentasei     lavoratori     (di
cui centotrentatre   gia'  previsti  nel  precedente  accordo  del  4
febbraio 2009, e ulteriori tre relativi ai lavoratori reintegrati con
la citata sentenza 84/09);
  Visto  il  decreto,  n.  44232, del 7 ottobre 2008, con il quale e'
stata  autorizzata  la  concessione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  per il secondo semestre, dal 30 luglio 2008
al 29 gennaio 2009, in favore del personale dipendente della societa'
Alpi Eagles S.p.a.;
  Vista l'istanza presentata in data 4 febbraio 2009, con la quale la
societa'   Alpi  Eagles  S.p.a.,  ha  richiesto  la  concessione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  ai  sensi
dell'art.  1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo
dal  30  gennaio  2009 al 29 luglio 2009, in favore di centotrentatre
lavoratori dipendenti delle predette sedi di servizio;
  Vista  la  successiva istanza di integrazione presentata in data 18
marzo 2009, con la quale la societa' Alpi Eagles S.p.a., ha richiesto
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n.
291,  per il periodo dal 30 gennaio 2009 al 29 luglio 2009, in favore
di  centotrentasei  lavoratori  dipendenti  delle  predette  sedi  di
servizio;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, per il periodo
dal  30  gennaio  2009 al 29 luglio 2009, in favore di centotrentasei
lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  Alpi Eagles S.p.a., ai sensi
dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  sensi  dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
4  febbraio  2009,  cosi' come modificato ed integrato dal successivo
accordo  governativo  del  9  marzo 2009, in favore di centotrentasei
lavoratori  dipendenti  della societa' Alpi Eagles S.p.a., sede in S.
Angelo di Piove (Padova), unita' in:
   S. Angelo di Piove di Sacco (Padova);
   Aeroporto Marco Polo (Venezia);
   Aeroporto Capodichino (Napoli);
   Aeroporto Internazionale di Catania (Catania);
per il periodo dal 30 gennaio 2009 al 29 luglio 2009.
  Pagamento diretto: si.