IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 109, recante
l'attuazione   delle  direttive  (CE)  89/395  e  86/396  concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4  giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29  marzo  2007  concernente le disposizioni sul controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD),  che  abroga  il  decreto  ministeriale  29  maggio 2001, il
decreto  ministeriale  31  luglio  2003 ed il decreto ministeriale 21
marzo 2002;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del
piano  dei  controlli,  del prospetto tariffario e determinazione dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola,  in  applicazione  dell'art. 2, comma 2, del decreto 29
marzo 2007;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  17  luglio  2008  concernente  la modifica dello schema di
piano  dei  controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13
luglio  2007,  recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2,
del  decreto  ministeriale  29 marzo 2007, relativo alle disposizioni
sul  controllo  della  produzione  dei  vini  di qualita' prodotti in
regioni determinate (VQPRD);
  Visto  il decreto ministeriale 28 agosto 1995 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Sardegna   Semidano»   ed  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata dei vini «Campidano di Terralba»
o «Terralba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di  origine controllata dei vini «Malvasia di Bosa» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata dei vini «Vernaccia di Oristano»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata dei vini «Arborea» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  determinazione  dirigenziale n. 10320 del 29 maggio 2008
dell'assessorato  dell'agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  della
regione  Sardegna  con  la  quale  veniva  individuata  la  Camera di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura di Oristano, quale
organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;
  Considerato  che  i  piani  di  controllo ed i tariffari presentati
dall'organismo  di  controllo sono stati oggetto di valutazione nella
riunione  tenutasi il 16 marzo 2009 presso l'Ispettorato centrale per
il  controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari, con la
partecipazione del citato organismo di controllo e del rappresentante
della regione Sardegna;
  Vista  la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo  della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla
Camera   di   commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Oristano,  e il parere favorevole espresso dalla regione Sardegna sul
piano  dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione
del 16 marzo 2009;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del  provvedimento  di  autorizzazione  nei confronti della Camera di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Oristano istante,
ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Oristano,  con  sede in Oristano, via Carducci, 23, e' autorizzata ad
espletare  le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 marzo 2007 per le DOC «Sardegna Semidano», «Campidano di Terralba»
o   «Terralba»,   «Malvasia  di  Bosa»,  «Vernaccia  di  Oristano»  e
«Arborea»,  nei  confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera
che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.