IL DIRETTORE GENERALE
                   per la protezione della natura

  Visto  il  proprio decreto n. DEC/DPN/2067 del 15 novembre 2007 che
riconosce  l'idoneita'  tecnica  del  prodotto denominato F-500 della
Societa'  Hazard  Control  Technologies Europe S.r.l. da impiegare in
mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi;
  Vista  l'istanza  prodotta  in  data 13 marzo 2008 dalla C.I.E.R. -
Compagnia   Importazioni  Esportazioni  Rappresentanze  S.r.l.  -  in
rappresentanza  della  Societa'  Hazard  Control  Technologies Europe
S.r.l.,  con  la  quale   si  richiede  la  soppressione nel suddetto
decreto,  del  comma  2  dell'art.  1  che  cosi' recita «l'effettivo
impiego  in  mare  del  prodotto  F-500 dovra' essere preventivamente
autorizzato  dalla  Direzione generale per la protezione della natura
ai  sensi  della  normativa  vigente» e la modifica del comma 4 dello
stesso  articolo  che  vieta  l'impiego  dello  stesso  «in acque con
batimetria inferiore ai 30 metri»;
  Visto   il  parere  reso  dall'Istituto  centrale  per  la  ricerca
applicata  al  mare  (nota prot. n. 4686/08 del 2 maggio 2008) con il
quale si ribadisce che il prodotto F-500 e' risultato al limite delle
condizioni  di  accettabilita'  previste  dal  D.D.  23 dicembre 2002
rendendo  pertanto necessarie le prescrizioni all'uso di cui al comma
4, art. 1 del decreto DEC/DPN/2067;
  Vista  la  propria  nota prot. n. DPN-2008-13003 del 26 maggio 2008
con  la  quale  si e' rappresentato quanto espresso dall'ICRAM con il
citato   parere del   2   maggio   2008   ma   si  e'  comunicata  la
disponibilita ad   una   modifica  del decreto  DEC/DPN/2067  del  15
novembre  2007  limitatamente alla eliminazione del comma 2 dell'art.
1;
  Vista l'ulteriore istanza prodotta in data 30 gennaio 2009 da parte
della  C.I.E.R.  - Compagnia Importazioni Esportazioni Rappresentanze
S.r.l. - in rappresentanza della Societa' Hazard Control Technologies
Europe  S.r.l.,  con  la  quale si richiede la ripubblicazione sia in
forma  cartacea  sia  sul  sito internet istituzionale del decreto di
riconoscimento  dell'idoneita all'uso  in  mare  del  prodotto  F-500
modificato come prospettato da questa Direzione;
  Ritenuto di  dover  dare seguito alla suddetta ulteriore istanza da
parte   della   C.I.E.R.   -   Compagnia   Importazioni  Esportazioni
Rappresentanze S.r.l.;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'art. 1 del decreto direttoriale DEC/DPN/2067 del 15 novembre 2007
e' cosi' sostituito:
  «Il   prodotto  denominato  F-500  della  societa'  Hazard  Control
Technologies  Europe  S.r.l.  e'  riconosciuto  idoneo  come prodotto
disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione
da idrocarburi petroliferi.
  L'impiego del prodotto F-500 e' vietato in condizioni di mare calmo
e/o  quasi calmo, come definite nella scala Douglas, indicativa dello
stato del mare.
  L'impiego  del  prodotto  F-500  e' vietato in acque con batimetria
inferiore ai 30 metri».