IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29
settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1973/2004 della Commissione del 29
ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune  nel  settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art.
5;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 14 marzo 2008, n. 3064, che ha
stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2008;
  Visto  che l'andamento della produzione di ciascun gruppo varietale
del  raccolto  2008  si attesta su livelli produttivi simili a quelli
del raccolto precedente;
  Considerata  l'opportunita'  di  stabilire  per il raccolto 2009 un
importo  dell'aiuto  indicativo per ciascun gruppo varietale idoneo a
mantenere  l'equilibrio  produttivo nazionale raggiunto rispetto alla
domanda del mercato;
  Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare
il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.

            Fissazione del livello indicativo dell'aiuto


  1.  In  applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale
30  gennaio  2006,  n. D/63, l'importo indicativo, per chilogrammo di
prodotto,  dell'aiuto  per  i  gruppi  di  varieta' di tabacco per il
raccolto 2009, e' fissato come segue:

=====================================================================
      Gruppo Varietale.       |     Aiuto indicativo (€/Kg)
=====================================================================
       01 - Flue Cured        |                 1,92
     02 - Light Air Cured     |                 1,87
     03 - Dark Air Cured      |                 1,72
       04 - Fire Cured        |                 2,00
        05 - Sun Cured        |                 0,22
        07 - Katerini         |                 0,35

2. All'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1 e' applicabile
la  trattenuta  prevista  dagli  articoli  10  e 110-quaterdecies del
            regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
3.  In applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 30
gennaio  2006,  n.  D/63,  l'importo  definitivo,  per chilogrammo di
prodotto,  dell'aiuto  per  i  gruppi  di  varieta' di tabacco, sara'
fissato  entro  quindici  giorni lavorativi dalla data di conclusione
della  consegna  di tutto il tabacco del raccolto 2009, come previsto
dall'art.   171-quaterdecies   del   Reg.  (CE)  n.  1973/2004  della
Commissione.  Sulla  base  dei  dati  produttivi relativi al raccolto
2009,  sara'  fissato  il livello definitivo dell'aiuto che, rispetto
all'importo  dell'aiuto  indicativo  di cui al comma 1, potra' subire
variazioni  in  diminuzione  o  in aumento, in misura proporzionale a
  ciascun importo, per tener conto del massimale nazionale fissato.
Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
                        Repubblica italiana.
                         Roma, 13 marzo 2009

                                                   Il Ministro : Zaia