IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n.
1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno  2008,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
  Ritenuta   la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
comunitarie  previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008  per  quanto  riguarda  la «Promozione sui mercati dei Paesi
terzi»;
  Visto  il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre
2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
  Considerata l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano
espressa   nella   seduta   del  20  marzo  2008  che  stabilisce  la
suddivisione  dei  fondi  tra  il  Ministero  e le regioni e province
autonome  e  contestualmente  prevede  l'adozione  di linee guida per
garantire la massima efficienza alla misura;
  Considerata   la  necessita'  di  emanare,  in  applicazione  della
normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere
applicabile  la  predetta misura ed adottare contestualmente le linee
guida;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 aprile 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                           Norme generali

  1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative
della  misura  «Promozione  sui  mercati  dei  Paesi terzi», prevista
all'art.  10  del  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29
aprile  2008,  nonche'  dal  regolamento  (CE)  della  Commissione n.
555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.
  2.  I  progetti  presentati  ai  sensi  del  presente  decreto sono
finanziati  con  la  quota  nazionale dei fondi assegnati alla misura
nell'ambito  del  quadro finanziario riportato nella tabella Allegato
1a, per le campagne dalla 2008/2009 fino alla 2012/2013.
  3.  I  progetti  presentati  ai  sensi  del  presente  decreto sono
finanziati  con  la  quota  regionale dei fondi assegnati alla misura
nell'ambito  del  quadro finanziario riportato nella tabella Allegato
1b,  per  la  campagna  2008/2009.  Per  le  successive  campagne, la
ripartizione  dei  fondi  tra  le  regioni sara' adottata con decreto
dipartimentale  da  emanare  entro  il 10 luglio, previa intesa della
Conferenza  Stato-regioni  che  dovra' intervenire entro il 30 giugno
2009.  E'  fatta  salva  la  possibilita',  per le regioni e province
autonome,  di modificare la quota dei fondi assegnati alla promozione
utilizzando  le  economie realizzate nelle altre misure di intervento
ammesse  a  finanziamento  ai sensi del Regolamento CE 479/2008. Tale
modifica  viene  riportata  in  un  apposito provvedimento regionale,
pubblicato  sul bollettino ufficiale regionale e comunicato, entro il
15  giugno di ciascun anno, al Ministero che procede alla conseguente
modifica  dell'Allegato  1b,  con  proprio provvedimento. A decorrere
dalla  campagna  2009/2010  sono  ammissibili,  anche,  progetti  che
coinvolgono   finanziariamente  piu'  regioni  e  province  autonome,
denominati di seguito «multiregionali».
  4.  Per  i  progetti  di  cui  al comma 3 del presente articolo, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare
proprie  disposizioni  per  emanare  bandi  in  conformita'  a quanto
previsto  nel  presente  decreto  e negli allegati. Eventuali criteri
selettivi contenuti nei bandi regionali e province autonome, rispetto
a  quanto  previsto  dai  pertinenti  articoli  dei Regolamenti CE n.
479/08  e  n. 555/08 e dal presente decreto e relativi allegati, sono
comunicati al Ministero e all'Organismo pagatore AGEA. Detti criteri,
individuati  in  base  a  parametri  oggettivi  e non discriminatori,
riguardano  uno  o  piu' tra i seguenti aspetti: categoria di vino da
promuovere;   beneficiari   eleggibili   per   la  presentazione  dei
programmi;   paesi   di   destinazione;  soggetti  attuatori;  azioni
ammissibili  e  durata  dei programmi (annuale, biennale, triennale),
nonche' griglia dei punteggi per la valutazione.
  5.   Le  regioni  e  province  autonome  che  non  adottano  propri
provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente
decreto e relativi allegati.
  6. Ai sensi del presente decreto si intende per:

   -  «Ministero»:  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
forestali;

   - «Organismo pagatore»: Agea - Organismo pagatore;

   - «Regioni»: regioni e province autonome;

   - «regolamento»: il regolamento CE n 479/2008;

   - «regolamento attuativo»: il regolamento CE n. 555/2008;

   - «linee guida»: modalita' esplicative per l'accesso alla misura -
decreto ed allegati;

   -  «autorita'  competenti»:  il  Ministero e le regioni e province
autonome;

   - «beneficiari»: i soggetti indicati all'art. 2;

   - «attuatori»: i soggetti indicati all'art. 3;

   -  «ente  pubblico»:  ente di cui all'art. 4 del regolamento CE n.
555/2008  avente  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico, con
esclusione  dunque  delle Amministrazioni rappresentative dello Stato
membro   (Amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  Amministrazioni
decentrate: regioni, province e comuni);

   -    «organismo    pubblico»:   organizzazione   pubblica   avente
personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  (ente  pubblico), con
esclusione  dunque  delle Amministrazioni rappresentative dello Stato
membro   (Amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  Amministrazioni
decentrate:  regioni, province e comuni), o personalita' giuridica di
diritto privato (societa' di capitale pubblico);

   -  «produttore  di  vino»:  l'impresa,  singola  o  associata, che
trasforma  uno o piu' prodotti a monte del vino nei prodotti indicati
al  successivo  art.  4  comma  1  e/o commercializza vino di propria
produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;

   -  «fondi  quota  nazionale»:  il  30%  dei fondi complessivamente
assegnati alla misura per ciascuna annualita';

   -  «fondi  quota  regionale»:  il  70%  dei fondi complessivamente
assegnati  alla  misura  per  ciascuna  annualita',  ripartito tra le
regioni.
  7.    Ai   fini   del   presente   decreto   i   riferimenti   alla
rappresentativita'  delle  produzioni si riferiscono alla media delle
produzioni  dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente
ai  sensi  delle  disposizioni  applicative  adottate  in conformita'
dell'art.   111   del   regolamento CE  479/08.  I  riferimenti  alle
produzioni  dei  soggetti  beneficiari riguardano la media del totale
delle  dichiarazioni  di  produzione  vini  presentate,  nel triennio
precedente, in conformita' alla normativa vigente.