IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno  1995)  concernente  «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  5,  comma 22-b), del citato decreto legislativo, che
conferisce  alle  Regioni  la podesta' di regolamentare i trattamenti
con mezzi aerei;
  Visto   l'art.   8,   comma  3,  del  citato  decreto  legislativo,
concernente la possibilita' di autorizzare in circostanze eccezionali
l'immissione  in  commercio  di  prodotti fitosanitari per un periodo
massimo di centoventi giorni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244»,  che ha trasferito al Ministero del lavoro
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il decreto dirigenziale del 22 aprile 2009 con il quale sono
stati  autorizzati  i prodotti fitosanitari denominati Aviocaffaro FL
reg.  n.  14652  e  Aviozolfo  Bagnabile  Isagro reg. n. 14653 a nome
dell'impresa  Isagro  S.p.a.,  con  sede in via Caldera, 21 - Milano,
prodotti  rispettivamente  negli  stabilimenti  Isagro S.p.a. - Adria
Cavanella  Po  (Rovigo)  e  Isagro  S.p.a.  - Aprilia (Latina), nelle
taglie  da  litri 10, 18, 20, 25 e negli stabilimenti Isagro S.p.a. -
Adria  Cavanella  Po (Rovigo) e Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), Sti
Solfotecnica  Italiana  S.p.a.  - Cotignola (Ravenna) e Zolfindustria
S.r.l. - S. Cipriano Po (Pavia), nelle taglie da kg 5, 10, 20, 25;
  Vista  la  richiesta  inoltrata  dalla  regione Lombardia in data 8
maggio 2009, con la quale e' stata segnalata, in considerazione degli
eccezionali  eventi climatici che hanno interessato i territori della
provincia   di   Pavia,  l'urgenza  di  poter  disporre  di  prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  ritenute  efficaci per la
lotta  contro  l'oidio e la peronospora della vite, da impiegarsi con
mezzo aereo (elicottero);
  Acquisita  la  relativa  documentazione  tecnica  presentata con la
suddetta nota dalla regione Lombardia;
  Vista  la  nota della prefettura di Pavia dell'Ufficio territoriale
del  Governo  del  12  maggio  2009  con  la  quale viene ribadita la
necessita'  e  l'urgenza di un'autorizzazione all'impiego di prodotti
fitosanitari   per   la   difesa   della  vite  con  il  mezzo  aereo
(elicottero),  in  considerazione  del  grave  dissesto idrogeologico
causato  dalle  avverse condizioni climatiche che hanno interessato i
territori della provincia di Pavia;
  Ritenute  sussistenti le motivazioni di necessita' ed urgenza sopra
esposte,  nelle  more  dell'acquisizione  del  parere  da parte della
Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 27 agosto
2009,  e'  autorizzato,  in  via  eccezionale,  anche  per la regione
Lombardia  -  provincia  di  Pavia,  l'utilizzo,  tramite mezzo aereo
(elicottero),  dei  prodotti  fitosanitari  denominati AVIOCAFFARO FL
reg.  n.  14652  e AVIOZOLFO  BAGNABILE ISAGRO  reg.  n. 14653 a nome
dell'impresa  Isagro  S.p.a.,  con  sede in via Caldera, 21 - Milano,
aventi  la  composizione  e  le  condizioni  d'impiego indicate nelle
etichette allegate al decreto dirigenziale 22 aprile 2008.
  Le  etichette  relative  ai  prodotti fitosanitari Aviocaffaro FL e
Aviozolfo  Bagnabile  Isagro,  allegate  al  sopra richiamato decreto
dirigenziale,  costituiscono  parte  integrante  anche  del  presente
decreto.
  La suddetta Regione fissera' modalita' e tempi di trattamento nella
zona di intervento gia' individuata: regione Lombardia - provincia di
Pavia.
  Le  aziende  sanitarie  locali e i servizi fitosanitari individuati
dalla  Regione,  cui  il  presente decreto e' inviato per conoscenza,
sono   invitati   a   vigilare  sul  corretto  impiego  dei  prodotti
sopraelencati.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sul portale del Ministero del lavoro,
della    salute    e    delle    politiche    sociali   all'indirizzo
www.ministerosalute.it
   Roma, 13 maggio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello