IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo  23  febbraio 2000, n. 38, la
riduzione  dei  premi  per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali  nel  limite complessivo di un
importo  pari  alle  risorse  originate da un tasso di incremento del
gettito  contributivo  complessivo  relativo  alla  gestione unitaria
dell'Ente,  accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007,
superiore  al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo
indicato   per   il  medesimo  anno  nella  relazione  revisionale  e
programmatica  per  l'anno  2007  e,  comunque,  non  superiore a 300
milioni di euro;
  Visto l'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
stabilisce  che  la  riduzione  dei  premi  di  cui  al  comma 780 e'
prioritariamente  riconosciuta  alle  imprese in regola con tutti gli
obblighi  previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e  successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore,
le quali:
   a)   abbiano   adottato   piani  pluriennali  di  prevenzione  per
l'eliminazione  delle  fonti  di rischio e per il miglioramento delle
condizioni  di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati
da  associazioni  dei  datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  territoriale,  anche
all'interno  di  enti  bilaterali,  e  trasmessi agli Ispettorati del
lavoro;
   b)  non  abbiano  registrato infortuni nel biennio precedente alla
data della richiesta di ammissione al beneficio;
  Vista  la  nota  preliminare  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;
  Vista   la  delibera  del  Presidente -  Commissario  straordinario
dell'INAIL  n.  88 del 18 dicembre 2008 con la quale viene stabilita,
nella  misura  del  2%, la riduzione spettante alle imprese artigiane
sull'ammontare  complessivo  dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali, dovuti a partire
dall'anno 2008, che rispettino le condizioni di cui all'art. 1, comma
781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Considerato  che  la suddetta delibera INAIL, tiene conto di quanto
rappresentato  dalle  associazioni di categoria degli artigiani circa
il   mancato   avvio   dei   piani   pluriennali   di  prevenzione  e
l'impossibilita' di prevederne la concreta attuazione;
  Visto il   parere  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
espresso con nota n. 6675 del 22 gennaio 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  La  riduzione  spettante  alle imprese artigiane sull'ammontare
complessivo  dei  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali  dovuti  per  l'anno  2008  e'
stabilita in misura pari al 2%.
  2.  La  riduzione  di  cui  al comma 1 e' riconosciuta alle imprese
artigiane  ai  sensi  dell'art.  1,  commi  780 e 781, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.