IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettere e) ed f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Viste le note del 7 e del 14 maggio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; D'intesa con la regione Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. A favore della regione Abruzzo, le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici economici, possono attivare forme di supporto tecnico nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale, in base alle modalita' e alle procedure adottate dalla Commissione europea con i programmi di gemellaggio tra istituzioni. Detti interventi, che comportano la crescita professionale del personale coinvolto, sono realizzati su iniziativa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo accordo con la regione Abruzzo. 2. Il personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo continuativo non superiore a due mesi e' incaricato alla missione, presso la sede di realizzazione degli interventi, dall'amministrazione di appartenenza. 3. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la prestazione lavorativa continuativa per un periodo superiore a due mesi, il personale incaricato e' posto in aspettativa senza assegni. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, rientranti nell'ambito di operativita' del programma «Rete Rurale Nazionale 2007-2013», sono a carico del programma stesso.