IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286  del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  recante  la  dichiarazione  dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  8, comma 1, lettere e) ed f), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
  Viste  le  note  del  7  e  del  14 maggio 2009 del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  A  favore  della regione Abruzzo, le pubbliche amministrazioni,
compresi  gli  enti  pubblici  economici,  possono  attivare forme di
supporto  tecnico  nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale,
in  base  alle  modalita' e alle procedure adottate dalla Commissione
europea  con  i  programmi  di  gemellaggio  tra  istituzioni.  Detti
interventi,  che  comportano  la crescita professionale del personale
coinvolto,   sono   realizzati  su  iniziativa  dal  Ministero  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali, previo accordo con la
regione Abruzzo.
  2. Il personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo
continuativo  non  superiore  a due mesi e' incaricato alla missione,
presso     la     sede    di    realizzazione    degli    interventi,
dall'amministrazione di appartenenza.
  3.   Qualora   la   realizzazione   degli  interventi  comporti  la
prestazione  lavorativa  continuativa  per un periodo superiore a due
mesi,  il personale incaricato e' posto in aspettativa senza assegni.
Il  tempo  trascorso  in  aspettativa e' computato per intero ai fini
della  progressione  in  carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente articolo,
rientranti  nell'ambito  di  operativita'  del programma «Rete Rurale
Nazionale 2007-2013», sono a carico del programma stesso.