IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  commi  1  e  2,  del predetto
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90, che dispone che, al fine di
consentire   il   pieno  rientro  dall'emergenza  nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere
della  Commissione  di  valutazione  di  impatto ambientale in data 9
febbraio  2005,  fatte  salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle  concernenti  le  implementazioni  impiantistiche migliorative
contenute  nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione
ivi  previsti,  sono  autorizzati,  presso  il  termovalorizzatore di
Acerra,  il  conferimento  ed  il  trattamento  dei  rifiuti aventi i
seguenti   codici   CER:   19.05.01;  19.05.03;  19.12.12;  19.12.10;
20.03.01;  20.03.99,  per  un  quantitativo massimo complessivo annuo
pari  a  600.000  tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo  18  febbraio  2005, n. 59, e successive modificazioni, e
tenuto  conto  del parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale,  nonche'  della  consultazione  gia'  intervenuta  con la
popolazione    interessata,    e'    autorizzato    l'esercizio   del
termovalorizzatore  di  Acerra,  fatti  salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  6-bis,  comma  4,  del  predetto
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  che  dispone l'obbligo del
completamento  del  termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia'
affidatarie  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  nella regione
Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009 e n. 3745/2009;
  Visto  il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto
Vicario   del  Sottosegretario  di  Stato  all'emergenza  rifiuti  in
Campania,  ex  art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici
denominati   «Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione  integrata
ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini
funzionali  all'esercizio  dell'impianto  di  termovalorizzazione  di
Acerra  e  contenenti  prescrizioni  volte a dare compiuta attuazione
alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3745/2009,  che
stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento,
di  esercizio  provvisorio  nelle  fasi  di collaudo e di esercizio a
regime  dell'impianto  di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata
con   le  prescrizioni  di  cui  agli  elaborati  tecnici  denominati
«Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano  di  monitoraggio  e controllo», redatti in termini funzionali
all'esercizio  dell'impianto  di  termovalorizzazione  di  Acerra, ed
adottati  con  il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009
del  Soggetto  Vicario  del  Sottosegretario  di  Stato all'emergenza
rifiuti in Campania;
  Considerato  l'avvenuto  avvio della c.d. Fase 1, come definita nel
citato  elaborato  tecnico «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione
integrata  ambientale», all'atto delle operazioni di inizializzazione
delle  tre linee di cui si compone il termovalorizzatore di Acerra, e
la  conseguente  necessita'  di  garantire  il  corretto  ed efficace
esercizio  del  termovalorizzatore  stesso,  con particolare riguardo
agli  aspetti  connessi  alla tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente;
  Considerata  l'esigenza  di  ulteriormente testare, in continuo, il
corretto  funzionamento  dei  sistemi di cui si compone l'impianto di
termovalorizzazione  di  Acerra in condizioni di combustione continua
dei  rifiuti  sulle  tre  linee,  si' da verificare, in termini ancor
maggiormente   compiuti,   l'andamento   dei  dati  delle  emissioni,
nell'ottica  di  assicurare  il  rigoroso rispetto delle prescrizioni
afferenti alla compatibilita' ambientale dell'impianto stesso;
  Ravvisata,  quindi,  l'opportunita' di porre in essere, nell'ambito
della  complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita' ambientale,
ogni  utile iniziativa per la verifica dei parametri di funzionamento
dell'impianto;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Allo  scopo  di  allineare  le  fasi  di  inizializzazione e di
funzionamento  delle  tre  linee  di  cui  si  compone  l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, si' da verificare l'andamento dei dati
delle  emissioni  in  atmosfera in condizioni di combustione continua
dei  rifiuti  in termini di rigoroso rispetto dei limiti di emissione
posti   a   tutela   della   salute   pubblica  e  dell'ambiente,  il
Sottosegretario  di  Stato  all'emergenza rifiuti in Campania, di cui
all'art.  1  del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  14 luglio 2008, n. 123, e' autorizzato a
prorogare  la  durata  della  Fase  1  di  avviamento delle linee del
termovalorizzatore,   cosi'   come  definita  nell'elaborato  tecnico
«Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione  integrata ambientale»,
adottato  con  provvedimento  n.  44  in  data  26  febbraio 2009 del
Soggetto  Vicario  in  premessa citato, nel rispetto della tempistica
totale  autorizzata  per l'avviamento dell'impianto, e, comunque, non
oltre il 2 luglio 2009.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi