Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda presentata dalla regione Basilicata, intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  Denominazione  di  origine
controllata dei vini «Grottino di Roccanova»;
   Visto  il  parere favorevole della regione Basilicata sull'istanza
di cui sopra;
   Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente la
predetta  istanza, tenutasi a Roccanova (Potenza) il giorno 29 aprile
2009,  con  la  partecipazione  di  Enti,  Organizzazioni  ed Aziende
vitivinicole;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del 6 e 7 maggio 2009, presente il
funzionario  della  regione  Basilicata,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione, in regola con le disposizione contenute
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina   dell'imposta  di  bollo»,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n.
20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata proposta di disciplinare di
produzione.