IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  che  all'art. 14 ha
istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  luglio  1999, n. 297, recante:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 123, recante:
«Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia
di  procedimento  amministrativo  e di diritto d'accesso ai documenti
amministrativi;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di stato a
favore  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  n. 2006/C 323/01 (nel
seguito «Disciplina comunitaria»);
  Vista  la  direttiva  10  luglio  2008  del Ministro dello sviluppo
economico  con  la  quale  si e' provveduto ad adeguare la precedente
direttiva 16 gennaio 2001 alla suddetta disciplina comunitaria;
  Considerato  che  e'  necessario  dare attuazione a quanto indicato
nell'art.  2,  comma 2 della direttiva 10 luglio 2008 che prevede che
gli  interventi di cui alla direttiva medesima possono essere attuati
anche  con  le  modalita'  previste per la procedura negoziale di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2
della  direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008
(nel   seguito   «Direttiva»),   le  modalita'  di  attuazione  degli
interventi  previsti dalla Direttiva medesima secondo quanto previsto
dall'art.  6  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 123 per la
procedura negoziale.
  2.  Le  modalita'  di  cui  al comma 1 si applicano ai programmi di
sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere
lo sviluppo tecnologico del Paese.
  3.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano le disposizioni di cui alla Direttiva.