IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01 (nel seguito «Disciplina comunitaria»); Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico con la quale si e' provveduto ad adeguare la precedente direttiva 16 gennaio 2001 alla suddetta disciplina comunitaria; Considerato che e' necessario dare attuazione a quanto indicato nell'art. 2, comma 2 della direttiva 10 luglio 2008 che prevede che gli interventi di cui alla direttiva medesima possono essere attuati anche con le modalita' previste per la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; Decreta: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla Direttiva medesima secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 per la procedura negoziale. 2. Le modalita' di cui al comma 1 si applicano ai programmi di sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva.