IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
  Visto  il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
  Visto  l'art.  1-bis,  della  legge  3  dicembre  2004,  n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249  e  successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'  concedere,  sulla base di
specifici   accordi   in   sede   governativa,   in   caso  di  crisi
occupazionale,   di   ristrutturazione   aziendale,  di  riduzione  o
trasformazione  di  attivita',  il  trattamento di cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi, al personale anche
navigante  dei  vettori  aerei e delle societa' da questi derivanti a
seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;
  Visto  il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni,  con  legge  n.  166  del  27  ottobre  2008,  recante
disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;
  Vista   la   sentenza   n.  287/2008,  del  5  settembre  2008,  di
dichiarazione di insolvenza;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29
agosto  2008,  di  ammissione  della  societa'  Alitalia  Linee Aeree
Italiane  S.p.a.  alla  procedura  di amministrazione straordinaria e
della nomina del commissario straordinario;
  Visto  l'accordo  in  data  13  ottobre 2008, intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, alla
presenza  dei  rappresentanti  della  societa'  Alitalia  Linee Aeree
Italiane S.p.a., nonche' delle organizzazioni sindacali con il quale,
considerata  la  situazione  di  crisi  nella  quale si e' trovata la
predetta  societa',  e'  stato  concordato  il ricorso al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  come previsto dal citato
art.  1-bis,  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291  e successive
modificazioni,  in  favore di un numero massimo di 5.751 dipendenti a
rotazione  (di  cui  1.765 unita' appartenenti al personale navigante
tecnico, 1.383 unita' appartenenti al personale navigante di cabina e
2.603 unita' appartenenti al personale di terra);
  Visto il decreto ministeriale n. 44416, del 6 novembre 2008, con il
quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore  di un numero
massimo  di 5751 dipendenti a rotazione della societa' Alitalia Linee
Aeree  Italiane  S.p.a.,  per  il  periodo  dal 14 ottobre 2008 al 31
dicembre 2008;
  Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla
presenza  dei  rappresentanti  della  societa'  Alitalia  Linee Aeree
Italiane  S.p.a.  nonche' delle organizzazioni sindacali, che assorbe
ed  integra  il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale,
considerata  la  situazione  di  crisi  nella  quale si e' trovata la
predetta  societa',  e'  stato  concordato  il ricorso al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  come previsto dal citato
art.  1-bis,  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291  e successive
modificazioni,  per  un totale di 8.429 dipendenti a zero ore (di cui
2.716  appartenenti  al  personale  di  terra,  1.791  piloti e 3.922
assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;
  Visto il decreto ministeriale n. 44552, del 1 dicembre 2008, con il
quale  e'  stato  annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre
2008  al  31  dicembre  2008,  il decreto ministeriale n. 44416 del 6
novembre  2008 e con il quale e' stata autorizzata la concessione del
trattamento  straordinario di integrazione salariale, in favore di un
numero massimo di 8.429 dipendenti a zero ore della societa' Alitalia
Linee  Aeree  Italiane S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al
13 aprile 2009;
  Vista  l'istanza  presentata in data 8 aprile 2009, con la quale la
societa'  Alitalia  Linee  Aeree  Italiane  S.p.a.,  ha  richiesto la
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
a decorrere dal 14 aprile 2009, ai sensi del citato art. 1-bis, della
legge  3  dicembre  2004,  n.  291  e  successive modificazioni e del
decreto-legge   n.   134   del   28   agosto  2008,  convertito,  con
modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, per il periodo
dal  14  aprile  2009  al  31  ottobre  2009,  per un totale di 3.161
dipendenti  della  societa'  Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ai
sensi  dell'art.  1-bis,  della  legge  3  dicembre  2004, n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249  e  successive  modificazioni  e  del decreto-legge n. 134 del 28
agosto  2008,  convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27
ottobre 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249  e  successive  modificazioni  e  del decreto-legge n. 134 del 28
agosto  2008,  convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27
ottobre   2008,   e'   autorizzata  la  concessione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo
intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il
precedente  accordo  governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un
totale di 3.161 dipendenti a zero ore, di cui:
   1.062 appartenenti al personale di terra;
   665 piloti;
   1.434 assistenti di volo,
della  societa'  Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., sede legale in
Roma, unita' varie sul territorio nazionale;
  Al  fine  di  garantire  l'operativita'  del  servizio di trasporto
aereo,  fino  alla  definitiva  cessazione  dell'attivita', l'azienda
procedera'  alle  sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di
rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del
24 novembre 2008.
  Periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009.
  Pagamento diretto: si.