IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti
legislativi  10  settembre  1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15
febbraio  2005,  n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per
l'attuazione  delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale  stabilisce  che  gli  elenchi  e  le  prescrizioni di cui agli
allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
  Vista  la  direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995
recante  modalita'  d'applicazione  della  direttiva  76/768/CEE  del
Consiglio,  riguardo  alla  non  iscrizione di uno o piu' ingredienti
nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici;
  Visto  l'art.  8-bis,  della  legge  n. 713  del  1986  relativo al
procedimento  di non iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco
previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici;
  Visto  l'allegato  VII,  della  legge  n. 713  del 1986, recante le
modalita' di attribuzione del numero di registrazione di cui all'art.
8-bis, comma 3;
  Visto  l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
ceca,  della  Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica   di   Lettonia,   della  Repubblica  di  Lituania,  della
Repubblica  di  Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica
di  Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
e  agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L236 del
23  settembre  2003,  che ha modificato l'allegato II della direttiva
98/17/CE;
  Vista  la  direttiva  2006/81/CE  della  commissione del 23 ottobre
2006,  che  adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione
di  uno  o  piu' ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura
dei prodotti cosmetici, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della
Romania,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea
n. L362 del 20 dicembre 2006;
  Ritenuto  necessario  provvedere all'adeguamento dell'allegato VII,
della legge n. 713 del 1986 in conformita' ai citati provvedimenti di
modifica della direttiva 95/17/CE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  luglio  2008 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale -
n. 180  del  2  agosto  2008, recante delega di attribuzioni del sig.
Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  L'allegato VII, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dai  decreti  legislativi  10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997,
n. 126  e  15  febbraio  2005,  n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, e'
sostituito come indicato nell'allegato A del presente decreto.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 11 febbraio 2009
                             p.  Il Ministro del lavoro, della salute
                                    e delle politiche sociali
                                   Il Sottosegretario di Stato
                                              Fazio

      Il Ministro
dello sviluppo economico
       Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 247