IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  compete  al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i
comuni  interessati,  la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento   turistico,   l'afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data
2 aprile 2009, n. 38;
  Vista  la  nota prot. n. 0007548 in data 5 maggio 2009 con la quale
la Prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla Regione Lazio con nota
prot. n. 73102/2D/04 del 21 aprile 2009;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                               Divieto

  Dal  1°  giugno  al  30  settembre  2009 e' vietato l'afflusso e la
circolazione   sull'isola   di  Ponza  degli  autocaravan  e  caravan
intestati a persone residenti e non residenti nel comune.