IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento   turistico,   l'afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  circolare  n. 5222, dell' 8 settembre 1999, con la quale
sono  state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data
26 novembre 2008, n. 72;
  Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 88771/Area III Ter, in
data 1° aprile 2009, con la quale esprime il proprio nulla-osta;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Siciliana
comunicato  con  nota  del  Dipartimento trasporti e comunicazioni in
data 16 marzo 2009, n. 217;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Dal 1° al 31 agosto 2009 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica
di  veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti
nel  Comune  di  Ustica  fatte  salve le deroghe di cui agli articoli
successivi.