IL DIRETTORE GENERALE
                      dei lavori e del demanio
                     del Ministero della difesa

                            d'intesa con

                            IL DIRETTORE
                      dell'Agenzia del demanio

  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  in  legge  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 24
novembre  2003,  n. 326,  cosi'  come  da ultimo modificato dall'art.
14-bis,  commi  a)  e  b),  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante   disposizioni   urgenti   per   lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica  e la perequazione tributaria e la correzione dell'andamento
dei  conti  pubblici,  il quale detta norme in materia di immobili in
uso all'Amministrazione della difesa da dismettere;
  Visto in particolare il citato art. 27 del decreto-legge n. 269 del
30  settembre  2003,  commi  13-ter,  13-ter.1  e  13-ter.2, il quale
prevede  che  il  Ministero  della  difesa,  con  decreti da adottare
d'intesa  con  l'Agenzia  del demanio, individua beni immobili in uso
all'Amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali
da   consegnare  all'Agenzia  del  demanio  per  essere  inseriti  in
programmi  di  dismissione  e  valorizzazione  ai  sensi  delle norme
vigenti in materia;
  Visto il comma 13-ter del medesimo art. 27 del decreto-legge n. 269
del 30 settembre 2003, il quale dispone che sono individuati entro il
31  dicembre  2008  gli  immobili  non  piu' utilizzati per finalita'
istituzionali,  da  consegnare  all'Agenzia  del  demanio ad avvenuto
completamento   delle   procedure  di  riallocazione  concernente  il
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1.;
  Visto  il  comma  13-quater del richiamato art. 27 il quale prevede
che  gli  immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter
entrano  a  far  parte  del  patrimonio  disponibile dello Stato, per
essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione
di  cui  al  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
  Considerato  che  in  applicazione  del  citato  comma  13-ter,  il
Ministero  della  difesa  ha provveduto a selezionare i beni immobili
alla stessa in uso non piu' utili ai fini istituzionali;
  Considerato  che  nel frattempo per sopraggiunte ed imprescindibili
esigenze istituzionali del Ministero della difesa si rende necessario
espungere  alcuni  immobili (meglio specificati nell'allegato B) gia'
individuati  nei  decreti  del  27 febbraio 2007 e 25 luglio 2007 per
ritornare  nella disponibilita' dell'Amministrazione della difesa per
le proprie finalita' istituzionali;
  Ravvisata  la  necessita' di provvedere, entro il 31 dicembre 2008,
all'adozione  del decreto di individuazione di beni immobili non piu'
utili  all'Amministrazione  della  difesa  di  cui  al  comma 13-ter,
lettera b), dell'art. 27 del decreto-legge 269 del 30 settembre 2003,
e successive modificazioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Le  premesse  costituiscono  parte integrante e sostanziale del
presente decreto.