IL DIRETTORE GENERALE dei lavori e del demanio del Ministero della difesa d'intesa con IL DIRETTORE dell'Agenzia del demanio Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 14-bis, commi a) e b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, il quale detta norme in materia di immobili in uso all'Amministrazione della difesa da dismettere; Visto in particolare il citato art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, commi 13-ter, 13-ter.1 e 13-ter.2, il quale prevede che il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia; Visto il comma 13-ter del medesimo art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, il quale dispone che sono individuati entro il 31 dicembre 2008 gli immobili non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1.; Visto il comma 13-quater del richiamato art. 27 il quale prevede che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; Considerato che in applicazione del citato comma 13-ter, il Ministero della difesa ha provveduto a selezionare i beni immobili alla stessa in uso non piu' utili ai fini istituzionali; Considerato che nel frattempo per sopraggiunte ed imprescindibili esigenze istituzionali del Ministero della difesa si rende necessario espungere alcuni immobili (meglio specificati nell'allegato B) gia' individuati nei decreti del 27 febbraio 2007 e 25 luglio 2007 per ritornare nella disponibilita' dell'Amministrazione della difesa per le proprie finalita' istituzionali; Ravvisata la necessita' di provvedere, entro il 31 dicembre 2008, all'adozione del decreto di individuazione di beni immobili non piu' utili all'Amministrazione della difesa di cui al comma 13-ter, lettera b), dell'art. 27 del decreto-legge 269 del 30 settembre 2003, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.