IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE
               E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

  Nella riunione del 10 aprile 2009;
  Vista   la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  13  ottobre  2003  che  istituisce  un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'
e  che  modifica  la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la
direttiva 2003/87/CE);
  Visto  l'allegato  V  della  direttiva  2003/87/CE che stabilisce i
criteri  applicabili  alla  verifica  delle  emissioni comunicate dai
gestori degli impianti;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 aprile 2006, n. 216 e successive
modifiche  e integrazioni e, in particolare, l'art. 13 che stabilisce
che  il  gestore e' tenuto alle prescrizioni inerenti il monitoraggio
delle  emissioni e l'art. 16 sulla verifica delle comunicazioni delle
emissioni;
  Vista  la  legge  n.  129/2008  recante  conversione  in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97, recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi  di  allocazione  della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale  e  di  proroga  di termini ed in particolare l'art. 4, comma
9-sexies,  che stabilisce che questo Comitato, fino alla costituzione
nella  forma prevista dal decreto legislativo n. 51/2008, continua ad
operare  nella  composizione e con i compiti previsti dall'art. 8 del
decreto legislativo n. 216/2006;
  Visto  l'art.  15 della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che gli
Stati  membri  provvedono  affinche' le comunicazioni delle emissioni
effettuate  dai  gestori  degli  impianti  siano verificate secondo i
criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;
  Visto  il  DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005 emanato ai sensi del
decreto-legge   del   12  novembre  2004,  n.  273,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  30  dicembre  2004,  n.  316,  recanti
disposizioni   di   attuazione   della  decisione  della  Commissione
2004/156/CE  che  istituisce  le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione  delle  emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea 2007/589/CE del 18
luglio  2007  che  istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione  delle  emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio ed in
particolare  l'art.  2  che  abroga  la  decisione  2004/156/CE della
Commissione;
  Visto  l'art.  14 della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che gli
Stati  membri  provvedono  affinche'  ogni  gestore  di  un  impianto
comunichi  all'autorita'  competente  le emissioni rilasciate da tale
impianto  in conformita' con le linee guida emanate dalla Commissione
europea;
  Visto  l'art.  3  della  deliberazione  n.  001/2008  del  Comitato
nazionale  di  gestione  ed attuazione della direttiva 2003/87/CE che
stabilisce   disposizioni   transitorie  per  il  monitoraggio  delle
emissioni per il periodo 2008/2012;
                              Delibera:


                               Art. 1.


  Attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE


  1.  Sono  approvate  le  disposizioni di attuazione della decisione
della   Commissione  europea  2007/589/CE  del  18  luglio  2007  che
istituisce  le  linee  guida  per  il monitoraggio e la comunicazione
delle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, contenute in
allegato  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituiscono parte
integrante e sostanziale.
  2.  I  gestori  degli  impianti  in  possesso dell'autorizzazione a
emettere  gas serra effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas
a  effetto  serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della
Commissione   2007/589/CE   del   18   luglio  2007  integrate  dalle
disposizioni  di  attuazione  di  cui al precedente comma 1 a seguito
dell'approvazione  del  piano di monitoraggio di cui al comma 7, art.
2.  I  gestori  hanno  facolta'  di  applicare  le disposizioni della
decisione  della  Commissione  europea  2007/589/CE  a partire dal 1°
gennaio 2009.