IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1, 2 e 3, del predetto
decreto  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da  affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il Segretariato
generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali   strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri  o
Sottosegretari  di  Stato  da  lui  delegati, il numero massimo degli
uffici   e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna  delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002  e  successive  modificazioni, recante ordinamento delle
strutture  generali  della Presidenza del Consiglio ed in particolare
l'art. 13, concernente il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
aprile 2009 recante la soppressione del Comitato per il coordinamento
delle  iniziative  per  l'occupazione  e la ridefinizione del ruolo e
delle competenze dell'Osservatorio per la piccola e media impresa;
  Ritenuto   necessario   provvedere   ad   una  ridefinizione  delle
competenze   del   Dipartimento   per   lo  sviluppo  delle  economie
territoriali;
  Sentite le organizzazioni sindacali;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
  «Art.   13   (Dipartimento   per   lo   sviluppo   delle   economie
territoriali).  -  1.  Il dipartimento cura le problematiche relative
allo   sviluppo   economico   territoriale;   il   dipartimento,   in
particolare,   opera   in  materia  di  conoscenza  delle  situazioni
economiche   ed  occupazionali  territoriali,  proponendo,  anche  in
collaborazione  con  le  istituzioni  locali, programmi di interventi
volti a favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi
d'area ed aziendali.
  Nell'ambito   di   tale   attivita',   il   dipartimento   provvede
all'organizzazione  delle  riunioni  con le amministrazioni pubbliche
interessate  e  con  le  parti  sociali  e  cura  i  rapporti  con le
istituzioni  e  le associazioni datoriali e sindacali che operano nel
territorio.
  2. Nell'ambito del dipartimento opera l'Osservatorio per la piccola
e media impresa.
  3.  Il  dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali si
articola in non piu' di due uffici e non piu' di sei servizi.».