IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1,  2 e 3, del predetto
decreto  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da  affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il Segretariato
generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali   strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri  o
Sottosegretari  di  Stato  da  lui  delegati, il numero massimo degli
Uffici   e   dei  Servizi,  restando l'organizzazione  interna  delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002  recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed
integrazioni,  e,  in  particolare, gli articoli 21 e 22 riguardanti,
rispettivamente,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
  Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione delle competenze del
Dipartimento   della   funzione   pubblica  e  del  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie;
  Sentite le organizzazioni sindacali;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002,  e successive modificazioni, citato in premessa, sono apportate
le seguenti modifiche:
   a)  all'art. 2, comma 1, lettera a), il numero 7 e' sostituito dal
seguente:
    «7)  il  dipartimento  per  la  digitalizzazione  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica; »;
   b) il comma 1 dell'art. 21, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  dipartimento  della  funzione  pubblica  e' struttura di
supporto  per  il  coordinamento  e  la  verifica  delle attivita' in
materia   di   organizzazione   e   funzionamento   delle   pubbliche
amministrazioni  anche  con  riferimento alle innovazioni dei modelli
organizzativi  e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed
economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni.
    Il  dipartimento,  in  particolare, svolge compiti in materia di:
analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti
nelle   pubbliche   amministrazioni;   stato  giuridico,  trattamento
economico  e  previdenziale  del personale, anche dirigenziale, delle
pubbliche  amministrazioni;  monitoraggio  delle assenze per malattia
dei  dipendenti  pubblici  e dei contratti di lavoro flessibile nelle
pubbliche amministrazione; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei
pubblici    dipendenti;    formazione    concernente   le   pubbliche
amministrazioni;   cura   dei   rapporti   con   l'Agenzia   per   la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni per quanto
attiene   al  personale  contrattualizzato  e  cura  delle  relazioni
sindacali   per   quanto   attiene   al   personale  delle  pubbliche
amministrazioni  in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con
l'Organismo  centrale  di  valutazione  di  cui  all'art. 4, comma 2,
lettera f) della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio
dei  sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a
rilevare  la  corrispondenza  dei  servizi  e  dei  prodotti  resi ad
oggettivi standard di qualita'; garanzia del principio di trasparenza
dell'attivita' amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i
siti   web   istituzionali;   contribuisce  all'elaborazione  e  alla
pianificazione  integrata  delle  politiche  di modernizzazione delle
pubbliche  amministrazioni;  monitoraggio  e  verifica  relativamente
all'attuazione   delle   riforme   concernenti   l'organizzazione   e
l'attivita'  delle  pubbliche amministrazioni; definisce le strategie
di   azione  e  comunicazione  volte  a  migliorare  i  rapporti  tra
amministrazioni  e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli
Uffici di relazione con il pubblico; svolge attivita' di ricerca e di
monitoraggio    sulla    qualita'   dei   servizi   delle   pubbliche
amministrazioni;   il  dipartimento  esercita  altresi'  compiti:  di
prevenzione  e  contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni   e   l'ottimale
utilizzazione  del  personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per
la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni,  la
Scuola   superiore   della   pubblica  aamministrazione,  l'Organismo
centrale  di valutazione e il Formez; gestione dell'Ufficio relazioni
con il pubblico del Dipartimento.»;
   c) all'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
     «22.   Dipartimento   per  la  digitalizzazione  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica.»;
   2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della  pubblica
amministrazione  e l'innovazione tecnologica e' struttura di supporto
ai  fini  del  coordinamento  e  dell'attuazione  delle  politiche di
promozione  dello  sviluppo della societa' dell'informazione, nonche'
delle  connesse  innovazioni  per  le  amministrazioni  pubbliche,  i
cittadini  e  le imprese. In particolare il dipartimento: fornisce al
Ministro   per   la   pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  il
necessario  supporto per la definizione di una strategia unitaria per
la    modernizzazione    del    Paese    attraverso   le   tecnologie
dell'informazione  e della comunicazione assicurando il coordinamento
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione;
da'  attuazione  alle  direttive  del Ministro volte ad assicurare il
coordinamento  del processo di digitalizzazione, il monitoraggio e la
valutazione  dei  programmi,  dei  progetti  e  dei  piani  di azione
formulati  dalle  pubbliche  amministrazioni centrali per lo sviluppo
dei sistemi informativi; cura la predisposizione del piano strategico
triennale,  annualmente  riveduto,  dei  progetti  e  dei  principali
interventi  di  sviluppo  e  gestione  dei  sistemi informativi delle
amministrazioni;  opera  nei  confronti di amministrazioni pubbliche,
cittadini  ed  imprese  per  lo sviluppo della digitalizzazione delle
attivita'   degli   uffici;   diffonde   ed  implementa  l'uso  delle
metodologie   informatiche   nei   processi   di   valutazione  delle
amministrazioni pubbliche e del relativo personale; realizza progetti
di   grande   contenuto   innovativo,  di  rilevanza  strategica,  di
preminente  interesse  nazionale,  con  particolare  attenzione per i
progetti   di   carattere   intersettoriale;   svolge   attivita'  di
progettazione  e  coordinamento delle iniziative per la piu' efficace
erogazione  di  servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese;  cura la
riorganizzazione  e  l'aggiornamento  dei servizi resi, sviluppando a
tale   fine   l'uso   delle   tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione;  predispone  le  norme tecniche ai sensi dell'art. 71,
del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n. 82, e i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento
dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni
nonche'  criteri  per la loro interconnessione, qualita' e sicurezza;
favorisce   l'adozione   di   misure  per  la  sicurezza  informatica
nell'ambito  della  diffusione  delle  tecnologie dell'informazione e
della comunicazione; sviluppa iniziative di innovazione tecnologica e
forme  di  partnerariato internazionale tese al sostegno dei processi
di  riforma  e  digitalizzazione del settore pubblico e di promozione
dell'innovazione  nei  paesi  terzi,  in particolare quelli in via di
sviluppo;   esercita   le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per
l'innovazione  tecnologica  di cui all'art. 1, comma 368, lettera d),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cura le segreterie dei comitati
istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».