IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266  (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296 (Finanziaria 2007), che ha
disposto   la   soppressione   dell'Ispettorato   generale   per   la
liquidazione  degli  enti  disciolti  (I.G.E.D.) e l'attribuzione con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze
del  soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio  2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
n.  1404/1956  nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa per la gestione corrente ed il compimento
di   atti  non  differibili  sono  state  attribuite  all'Ispettorato
generale  di  finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in
via  transitoria,  cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti
in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti (I.G.E.D.), nonche' del relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta societa' alle condizioni indicate
nella  convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  comma  12, dell'art. 41, del decreto-legge n. 208 del 30
dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha
prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al 30 giugno 2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge
17 agosto 1974, n. 386, sono stati individuati gli enti e le gestioni
di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattie per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 giugno 1981, n. 331,
recante  la  cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30
giugno 1981;
  Vista  la  legge  22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Cassa
mutua   provinciale   di   malattia  per  i  coltivatori  diretti  di
Reggio-Emilia;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della  Cassa mutua
provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio-Emilia;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di € 58.614,20;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  La  liquidazione  del  patrimonio  della Cassa mutua provinciale di
malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia e' chiusa a tutti
gli effetti.