IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale -
n.  122  del  28  maggio  2009,  attestante  il raggiungimento, con i
singoli  Paesi  dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le
condizioni  richieste  dalla  legge  per  l'esercizio  del voto degli
elettori italiani ivi residenti;
  Ritenuto  di  dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato
art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese,
in  osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
della  legge  9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 24 giugno 1994,
n.  408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.
483, e delle altre disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti
normativi;
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

                              Decreta:


                               Art. 1.

         Istituzione delle sezioni elettorali e designazione
                         delle relative sedi

  1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo  spettanti  all'Italia,  i capi degli Uffici consolari di cui
all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono, per le sedi
delle   sezioni  elettorali  da  istituire  nella  circoscrizione  di
competenza  e  compatibilmente  con gli eventuali vincoli posti dalle
Autorita'  del luogo, locali idonei allo svolgimento delle operazioni
ad  esse  demandate,  evitando,  ove possibile, che le sezioni stesse
siano  ubicate  presso  sedi  di  partiti  politici  o  di  organismi
sindacali  associativi  o  di enti di patronato italiani o stranieri,
ovvero  in  edifici  destinati  al culto o ad attivita' industriali e
commerciali.
  2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione
elettorale  ininterrottamente  per  tutta  la durata delle operazioni
preliminari   alla  votazione,  delle  operazioni  di  votazione,  di
verbalizzazione   e  di  chiusura  dei  plichi  contenenti  tutto  il
materiale elettorale.
  3.  I  capi  degli  Uffici  consolari provvedono, ove necessario, a
stipulare  i contratti, secondo le norme e gli usi del luogo, al fine
di  ottenere  la  disponibilita'  dei  locali  da  adibire  a sezioni
elettorali,  in  qualita'  di  parte contraente per la definizione di
ogni onere o responsabilita' conseguente.
  4.  Qualora  per  sopravvenute,  gravi  circostanze, sia necessario
variare  la  sede di una sezione elettorale in una data successiva al
14  maggio  2009,  il  capo  dell'Ufficio  consolare  oltre  a  darne
comunicazione   telegrafica   alla  Direzione  centrale  dei  servizi
elettorali   del   Ministero  dell'interno,  provvede  ad  informarne
tempestivamente  gli  elettori  interessati  con i mezzi piu' idonei.
All'entrata  della  sede  che e' stato necessario variare, durante le
ore  di  votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua
italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale.
  5.  Entro  il  1°  giugno  2009  l'Ambasciata  d'Italia  competente
trasmette  al  Ministero  degli  affari  esteri  del  Paese ospitante
l'elenco  completo  delle  sezioni  istituite nel Paese stesso per la
votazione degli elettori italiani ivi residenti.