L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione della Commissione Servizi e Prodotti del 14 maggio 2009; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed i successivi provvedimenti attuativi in materia; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito Codice del consumo); Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 maggio 2005 relativa alle «pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 149/22 dell'11 giugno 2005; Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003 (in prosieguo direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi); Vista la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; Vista la propria delibera n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004, recante «Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 17 dicembre 2004; Vista la propria delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004, recante «Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualita' dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2005; Vista la propria delibera n. 104/05/CSP del 14 luglio 2005, recante «Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terresti di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2005; Vista la propria delibera n. 164/05/CSP del 29 novembre 2005, di «Costituzione di un tavolo di lavoro finalizzato ad un accordo sulla qualita' dei servizi dei centri di contatto (call center) e alla previsione da parte degli operatori di un codice di autoregolamentazione per l'offerta e la fornitura di servizi e prodotti di comunicazione elettronica agli utenti ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2005; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, recante «Servizi telefonici non richiesti: maggiori tutele per i cittadini» del 16 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2006; Vista la propria delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante «Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2006; Vista la propria delibera n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, di «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 27 dicembre 2006; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di fuzionamento dell'Autorita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2006; Vista la delibera n. 88/07/CSP, recante «Approvazione dello schema di direttiva in materia di qualita' dei servizi di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche», pubblicata sul sito WEB dell'Autorita' in data 6 luglio 2007 e sottoposta a consultazione pubblica; Vista la propria delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008; Vista la propria delibera n. 153/08/CSP del 2 luglio 2008, recante «Determinazione degli obiettivi di qualita' del servizio universale per l'anno 2008, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; Vista la propria delibera n. 244/08/CSP del 12 novembre 2008, recante «Ulteriori disposizioni in materia di qualita' e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP»; Vista la propria delibera n. 49/09/CSP del 31 marzo 2009, recante «Determinazione degli obiettivi di qualita' del servizio universale per l'anno 2009, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; Considerato che all'Autorita' pervengono numerose segnalazioni da parte di utenti e di associazioni dei consumatori circa inefficienze nei servizi telefonici di contatto erogati dagli operatori di comunicazioni elettroniche, concernenti in particolare: a) difficolta' nel contattare gli addetti e lunghi tempi di attesa; b) mancanza di certezza di presa in carico di reclami/segnalazioni/richieste di informazioni formulate dall'utente; c) inadeguatezza delle risposte rese dagli addetti; d) scarsa attenzione per specifiche esigenze di comunicazione da parte di determinate categorie di utenti (es. sordi); e) mancato invio del modulo di contratto, ove previsto, e delle relative condizioni contrattuali a valle della proposta telefonica di un servizio di comunicazione elettronica; f) mancata indicazione degli strumenti di tutela a disposizione dell'utente (carta dei servizi, conciliazione, diritto di restituzione del prodotto nei termini previsti dal Codice del consumo); Ritenuto, pertanto, necessario, come indicato nella citata delibera 88/07/CSP, che l'Autorita', avvalendosi dei poteri conferitile dall'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n. 249/1997, e dall'art. 72 del decreto legislativo n. 259/2003, adotti una direttiva in materia di qualita' dei servizi di contatto; Ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento, per la particolare rilevanza della materia, in quanto: a) gli operatori di comunicazione elettronica, avvalendosi di proprie strutture interne e/o ricorrendo a societa' specializzate esterne, utilizzano, con sempre maggiore frequenza, i servizi di contatto per stabilire relazioni con gli utenti a fini commerciali, di assistenza o informativi, consapevoli delle potenzialita' di penetrazione che rivestono le tecnologie di informazione e comunicazione; b) gli utenti per ottenere informazioni, per acquistare un bene o un servizio dall'operatore di comunicazione elettronica, per inoltrare reclami e cosi' via, hanno la possibilita' di contattare gli operatori attraverso l'impiego di diversi sistemi di comunicazione elettronica (telefonia, fissa e mobile, fax, posta elettronica, ecc); c) il proliferare di servizi telefonici e telematici di informazione e di assistenza clienti, se, da un lato, determina un innegabile vantaggio in termini di risparmio di tempo e di denaro sia per gli utenti che per gli operatori, dall'altro richiede una maggiore attenzione all'efficacia ed all'affidabilita' dei servizi di contatto, riducendo le criticita' associate ai diversi sistemi di comunicazione; Ritenuto che gli operatori debbano essere considerati responsabili della qualita' dei servizi telefonici di contatto erogati, a prescindere dalla tecnologia utilizzata e dalla modalita' organizzativa con cui i servizi sono resi, senza alcuna differenziazione tra servizi prestati direttamente o indirettamente, ossia tramite societa' di servizi cui viene affidata la gestione degli stessi, Ritenuto che gli operatori debbano assicurare, anche impartendo le dovute istruzioni agli addetti al call center, o alle societa' terze fornitrici del servizio, che nello svolgere il servizio di contatto, sia per le chiamate in uscita che per quelle in entrata, siano rispettati principi generali di correttezza, chiarezza, professionalita' ed uniformita' di comportamento; Ritenuto che in qualsiasi rapporto frontale con esercizi pubblici o di pubblica utilita' l'utente abbia il diritto di conoscere l'identita' dell'interlocutore o, quanto meno, di avere informazioni che permettano di risalire univocamente a tale identita' e che, nello specifico dei servizi telefonici di contatto, tale informazione possa consistere in un codice identificativo dell'addetto del call center; Ritenuto necessario individuare gli indicatori generali di qualita' dei servizi telefonici di contatto in entrata, nonche' fissare gli standard minimi di qualita', diversificandoli a seconda che il contatto concerna servizi di telecomunicazioni fisse o mobili, in quanto: a) con riferimento ai primi e' piu' elevata la densita' di richieste di contatti con l'operatore ai fini di segnalazione di guasti e reclami; b) con riferimento ai secondi il sistema interattivo di risposta e' piu' complesso per la maggiore varieta' di offerte, anche promozionali; Ritenuto altresi' opportuno, allo scopo di migliorare la qualita' del servizio telefonico di contatto, individuare uno specifico indicatore di qualita' finalizzato a valutare la capacita' dei gestori del servizio di risolvere, con soddisfazione dei clienti, i reclami proposti da questi ultimi, in modo che l'efficienza del servizio sia valutata sulla base del numero di problemi risolti nell'unita' di tempo, invece che sul numero di chiamate trattate nell'unita' di tempo; Ritenuto che gli operatori debbano assicurare che il servizio telefonico di contatto inbound sia accessibile anche da parte di utenti sordi, prevedendo l'impiego di relative tecnologie assistive; Ritenuto che gli operatori debbano assicurare, nell'effettuazione di contatti outbound, il rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e, nel caso di proposte commerciali, del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare dell'art. 70, del codice del consumo, in particolare degli articoli 24 e 52, e della delibera n. 664/06/CONS; Ritenuto che l'Autorita' abbia facolta' di effettuare periodicamente la verifica della qualita' dei servizi telefonici di contatto, per il cui espletamento puo' avvalersi, previo accordo, della collaborazione di associazioni dei consumatori, dell'ENS, di enti e strutture specializzate, che devono rispettare criteri oggettivi di obiettivita' ed imparzialita'; Ritenuto che l'Autorita' possa altresi' affidare, discrezionalmente, le verifiche di qualita' agli operatori stessi, che si avvarranno di una societa' terza, all'uopo nominata Responsabile al trattamento dei dati da parte dei singoli operatori; Sentite in audizione in data 23 ottobre 2007 le societa' Telecom Italia, H3G, Wind, Fastweb, Vodafone e l'associazione Asstel; Sentito in audizione in data 8 novembre 2007 il sindacato SLC-CGIL; Sentita in audizione in data 8 novembre 2007 la societa' Studio Telemaco; Sentite in audizione in data 19 marzo 2008 le associazioni di consumatori ADICONSUM, ADOC, CODICI, Federconsumatori, Confconsumatori, Movimento Consumatori e la Federazione Regionale Sordi Campania; Sentito in audizione in data 3 aprile 2008 l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi; Visti i contributi prodotti dalla associazione Asstel, dalle societa' Fastweb, H3G, Telecom Italia, Vodafone, Wind, dalle associazioni di consumatori ACU, Cittadinanzattiva, Movimento Difesa del Cittadino, dal sindacato SLC-CGIL e dalla societa' Studio Telemaco; Visti gli atti del procedimento e la proposta della Direzione tutela dei consumatori; Udita la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si intende per : a) accessibilita': la capacita' dei sistemi adottati per l'erogazione dei servizi di contatto di garantirne la fruizione, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) addetto al call center: la risorsa umana che gestisce il servizio telefonico di contatto tra l'operatore e l'utente; c) associazioni dei consumatori: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo; d) call center: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti (attraverso piu' mezzi, per esempio telefonia, internet, posta); e) CLI: identificativo della linea chiamante (calling line indentification); f) ENS: Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi istituito con la legge n. 889 del 12 maggio 1942; g) Indagine di tipo «call back»: indagine sulla soddisfazione dell'utente, in relazione ai servizi di call center, che prevede di richiamare ed intervistare un campione casuale di clienti finali che si sono rivolti al call center o sono stati contattati dagli addetti ai call center; h) IVR (Interactive Voice Response) o albero fonico: sistema interattivo di risposta capace di recitare informazioni ad un chiamante, interagendo tramite tastiera telefonica; tale sistema consente di recitare un insieme di messaggi preregistrati, oppure un menu' a scelta multipla, di memorizzare dati introdotti attraverso la tastiera telefonica, alleggerendo il carico di chiamate pervenute agli addetti del call center, e fornendo informazioni standard e frequentemente richieste (es: orari di apertura e chiusura, costo dei servizi, indirizzi); i) operatore: impresa autorizzata che fornisce i servizi, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; j) reclamo: l'istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalita' o i costi della prestazione erogata; k) servizio telefonico di contatto «inbound»: servizio che consente all'utente di mettersi in contatto telefonicamente con l'operatore per richieste di informazioni, prestazioni, servizi commerciali e inoltro reclami; il servizio puo' essere dotato anche di albero fonico interattivo e puo' far uso di sistemi di risposta automatica; l) servizio telefonico di contatto «outbound»: servizio attraverso il quale l'operatore si mette in contatto con l'utente; m) servizio telefonico di contatto: l'insieme dei servizi telefonici di contatto «inbound» e «outbound» cosi' come definiti ai punti k) e l); n) servizio di assistenza clienti (customer care): servizio telefonico di contatto che consente ai clienti di un fornitore di servizi di comunicazione o di risorsa correlata di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo adeguato alle esigenze degli utenti secondo le disposizioni della normativa applicabile, al quale e' possibile, tra l'altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di reclamo e gestire il blocco selettivo delle chiamate; o) servizio ponte: servizio che consente all'utente sordo di usufruire dei servizi telefonici di contatto, attraverso la traduzione testo-voce/voce-testo effettuata da un addetto al call center o da un sistema automatico; l'utente sordo puo' accedere al servizio ponte attraverso differenti canali o sistemi, quali DTS, fax, chat, web, e-mail, SMS.