IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Catanzaro

  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18
aprile  1994,  n.  342, con il quale vengono soppresse le Commissioni
provinciali  per  la  disciplina  dei  lavori  di facchinaggio di cui
all'art. 3 della legge n. 407/1955;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18
aprile  1994,  n.  342,  che  prevede  l'attribuzione  alle Direzioni
provinciali  del  lavoro  (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in
materia  di  determinazione  di  tariffe  minime per le operazioni di
facchinaggio,  in  precedenza  esercitate  dalle predette Commissioni
provinciali;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione generale Rapp. Lav. - Div V n. 39/97 del 18 marzo
1997;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei datori di lavoro, della
cooperazione  e  dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi
presso  la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 25
aprile 2009;
  Ritenuto  di  dover provvedere in merito, tenendo conto dell'indice
dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31
dicembre  2008  pari  a 134,5, per un incremento in due anni di 1,046
pari, in percentuale, al 4,66;
                              Decreta:

  Le  tariffe  minime  per le operazioni di facchinaggio da valere in
provincia   di   Catanzaro,   che  in  allegato  costituiscono  parte
integrante del presente atto, sono determinate per 1'anno 2009.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti,   per   la  successiva
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catanzaro, 25 maggio 2009
                                 Il direttore provinciale: Trapuzzano