IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli artt. 6
e 16;
  Visto  lo  Statuto  di Autonomia dell'Universita' degli studi della
Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 -
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  25 marzo 1997, e
successive modificazioni;
  Visto  nello  specifico  l'art.  7.5  dello  Statuto riguardante la
procedura per le relative modifiche;
  Vista la delibera del 18 febbraio 2009 con la quale il Consiglio di
amministrazione   ha   approvato   le   proposte  di  modifica  delle
disposizioni  normative  contenute  nel  Titolo  VI  dello Statuto di
autonomia di questa Universita';
  Vista  la  delibera  assunta  nell'adunanza  del  25 marzo 2009 dal
Senato  accademico  integrato,  secondo  la  previsione dell'art. 7.5
dello Statuto di autonomia;
  Vista  la  nota  circolare  prot.  n.  622 del 14 febbraio 2005 del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento  per l'Universita', l'Alta formazione artistica musicale
e  coreutica  e  per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione
generale  per  l'Universita'  -  Ufficio  I,  con la quale sono state
impartite   istruzioni  per  la  trasmissione  degli  Statuti  e  dei
Regolamenti   strutturali   di   Ateneo  ai  fini  del  controllo  di
legittimita' e di merito;
  Vista  la  nota  del rettore prot. n. 9962 del 31 marzo 2009 con la
quale    e'    stato    inoltrato   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia,
modificato   dalla  suddetta  delibera,  per  il  controllo  previsto
all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot.
n.  1785 del 4 maggio 2009 con la quale non si evidenziano rilievi in
merito alle modifiche proposte;

                              Decreta:

  Gli  articoli  2.2,  2.3,  2.4, 2.7, 4.3, 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5,
6.6,   6.7,   6.8,   7.1,   7.5,   8.2  dello  Statuto  di  Autonomia
dell'Universita'  della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della
legge 9 maggio1989, n. 168, sono cosi' modificati:

                              Titolo II

                       ORGANI DELL'UNIVERSITA'

                        Art. 2.2 - Il Rettore

  Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
  1. Il rettore:
   a)  convoca  e  presiede  il  Senato Accademico ed il Consiglio di
amministrazione;
   b)   assicura   l'osservanza   di   tutte   le  norme  concernenti
l'ordinamento    universitario,    ed    in    particolare   provvede
all'emanazione  dello  Statuto  e  dei  Regolamenti  d'Ateneo e delle
singole strutture;
   c)    vigila    sul   corretto   funzionamento   delle   strutture
dell'Universita',  assicurando l'adozione di criteri che garantiscano
l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilita';
   d)   emana   annualmente,   entro  il  30  giugno,  il  bando  per
l'ammissione degli studenti;
   e)  esercita  l'attivita'  disciplinare sul personale docente, sui
ricercatori  e  sugli  studenti nell'ambito delle competenze previste
dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;
   f)  stipula  contratti  e convenzioni non affidati alle competenze
del  Direttore  Amministrativo e delle singole strutture didattiche e
di   ricerca   secondo   le  norme  del  Regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
   g)  presenta  all'inizio  di  ciascun  anno accademico agli organi
dell'Universita' una relazione sullo stato dell'Ateneo;
   h) elabora ed invia agli organi dell'Universita' le linee generali
del programma annuale di attivita' dell'Universita';
   i)   predispone,   sentiti   il   Comitato   di   coordinamento  e
programmazione  ed  il  Consiglio  degli  Studenti,  il  Bilancio  di
previsione per i successivi adempimenti;
   l)  esercita  tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
di   legge,  dal  presente  Statuto  e  dai  Regolamenti  generali  e
particolari d'Ateneo.
   m)  rappresenta  in giudizio l'Universita' avvalendosi normalmente
dell'Avvocatura  di  Ateneo e dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso
ad  avvocati  del libero foro potra' avvenire, esclusivamente, previa
deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione.
  2.  Il  rettore viene eletto, secondo le norme di cui al successivo
art.  7.1,  fra  i  professori  di  prima  fascia dell'Universita', a
seguito di presentazione di candidature ufficiali. Il rettore dura in
carica  quattro  anni  e  non  puo'  essere  eletto piu' di due volte
consecutive.
  Ai  fini  di  tale  divieto  si  considera validamente espletato il
mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.
  Per  tutta  la  durata  della  carica,  il  rettore  ha  diritto  a
richiedere una limitazione dell'attivita' didattica.
  L'elettorato attivo e' costituito:
   a)  da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori
- ND;
   b)  da  tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo- NT. Il
voto  di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in
maniera   che  il  totale  dei  voti  disponibili  per  la  categoria
rappresenti  il  5%  degli aventi diritto al voto di cui alla lettera
a);
   c)  dagli  studenti  -  NS  -  facenti  parte  del Consiglio degli
studenti  e  dagli  studenti  facenti  parte dei Consigli di Corso di
studio.  Il  voto  di  ognuno  di essi sara' pesato in maniera che il
totale  dei  voti  disponibili  per gli studenti sia pari al 5% degli
aventi diritto al voto di cui alla lettera a).
  I  pesi  dei  voti  delle  categorie  di  cui alle lettere b) e c),
determinati  in  fase di costituzione delle liste elettorali, in base
alle  formule  riportate  di  seguito, saranno arrotondati in maniera
standard alla seconda cifra decimale.
  Detti  rispettivamente  ND, NT e NS i numeri totali di professori e
ricercatori,  i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto
al  voto, il peso dei voti dei tecnici PT e degli studenti PS saranno
determinati rispettivamente dalle formule

               ---->  Vedere formule a pag. 35   <----

  Nelle  prime  due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta'
piu'  uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore e' eletto
a  maggioranza  assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata
elezione  si  procede  al  ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio
e'  valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo
e  fuori ruolo. In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il
candidato  con  maggiore  anzianita'  nel  ruolo di prima fascia e, a
parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita'
anagrafica.  Le  votazioni  si svolgono a distanza di quindici giorni
l'una dall'altra.
  Il candidato eletto e' nominato dal Ministro competente.
  3.  Il  rettore  nomina  un pro-rettore, scelto tra i professori di
prima  fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue
attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.
  Il rettore nomina, altresi', un pro-rettore con specifica delega al
Centro residenziale, scelto tra i professori di ruolo.
  Il  rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori
di  ruolo  o  di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo'
delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

                   Art. 2.3 - Il Senato accademico

  1.  Al  Senato  accademico  spetta  il  compito  di  indirizzare  e
programmare  lo  sviluppo  dell'Universita',  fornendo indicazioni al
Consiglio  di  amministrazione per la predisposizione del bilancio di
previsione  ed  alle  strutture  dell'Universita'  per l'adozione dei
rispettivi piani di attivita'.
  Per  l'esercizio  dei  compiti di programmazione e di coordinamento
delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato:
   a)  modifica,  a  composizione  integrata  secondo  il comma 2 del
successivo art. 7.5, lo Statuto;
   b)  approva  annualmente  il  bando  di  ammissione degli studenti
all'Universita',  eventualmente definendo il numero degli studenti da
ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed
esplicitando  in  tal  caso  i  criteri  per  la  formulazione  delle
graduatorie;
   c)  coordina  le  attivita' delle Facolta' e delle altre strutture
didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche
sulla  base  delle  esigenze  organizzative  e  funzionali del Centro
residenziale;
   d)  valuta  le  istanze e le proposte avanzate dal Consiglio degli
studenti  in  merito  all'organizzazione  della didattica ed alla sua
qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
   e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio
dell'attivita'  didattica  e  scientifica,  e del personale docente e
ricercatore  ai  fini  dello  sviluppo  armonico  di tutte le aree di
attivita';
   f)  formula  al Consiglio di amministrazione, per le deliberazioni
di  sua  competenza,  e al Direttore amministrativo proposte riguardo
alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;
   g)   approva  le  relazioni  ufficiali  da  inviare  al  Ministero
competente;
   h)  approva  ed  eventualmente  modifica  il  Regolamento generale
d'Ateneo,  il  Regolamento didattico d'Ateneo e gli altri Regolamenti
interni  dell'Universita';  esprime  motivato  parere al Consiglio di
amministrazione  sul  Regolamento  generale per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' predisposto dal Direttore amministrativo;
   i)   delibera  l'attivazione  e  la  disattivazione  di  strutture
dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;
   l)   approva,  sentito  il  Consiglio  degli  studenti,  il  Piano
pluriennale di sviluppo dell'Universita';
   m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche
e   didattiche,   delle   risorse   finanziarie   che   il   bilancio
dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca;
   n)  valuta,  sentita  la  Commissione  didattica  di Ateneo di cui
all'art.  2.8 e il Nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle
scelte  operate  dagli  organi competenti in materia di didattica, di
tutorato  e  di  diritto  allo  studio  per  l'adozione  di eventuali
provvedimenti;
   o)  esprime  parere  sul  bilancio  di  previsione predisposto dal
rettore;
   p) designa i membri del Nucleo di valutazione di Ateneo;
   q)  approva  le  convenzioni  in  materia didattica, scientifica e
culturale;
   r)    propone    l'istituzione    dei    Centri   universitari   e
interuniversitari, sentito il Consiglio di amministrazione;
   s)  esercita  tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
generali  e  speciali sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e
dai Regolamenti dell'Universita'.
  Per  gli  argomenti di cui alle voci e), f), h), i), l), m), o), il
Senato  accademico  delibera  sentito  il Comitato di coordinamento e
programmazione.   Il   parere   del   Comitato   di  coordinamento  e
programmazione   deve   essere   riportato  nel  verbale  del  Senato
accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
  2.  Il  Senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
di  norma  almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia
ritenuto  necessario  dal  rettore  stesso  o  quando  ne  sia  fatta
richiesta  motivata  da  almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo
richiedano il Consiglio degli studenti o il Comitato di coordinamento
e programmazione.
  Il  rettore  da'  esecuzione  alle  delibere  del Senato accademico
nell'ambito    delle   sue   competenze   ed   all'occorrenza   emana
provvedimenti  d'urgenza,  riferendone  per  la  ratifica nella prima
adunanza utile.
  Entro  il  mese  di  luglio  di  ciascun  anno il Senato accademico
approva  le  linee  generali  del piano di attivita' annuale fornendo
indicazioni al Consiglio di amministrazione.
  Le  norme  per il funzionamento del Senato accademico sono definite
dal Regolamento generale d'Ateneo.
  3. Il Senato accademico e' composto:
   a) dal rettore, che lo presiede;
   b) dai presidi di Facolta';
   c)  da  direttori  di  Dipartimento,  in  numero pari a quello dei
presidi,  designati  in  concomitanza  alle elezioni del rettore, dai
membri  del  Comitato  di  coordinamento  e  programmazione,  secondo
criteri  che  assicurino  l'equilibrata rappresentanza nell'organismo
delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;
   d)  da  tre  rappresentanti  degli studenti eletti direttamente da
questa  categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli
studenti in seno al Consiglio di amministrazione;
   e)  da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da
eleggere  secondo  le  modalita' previste dal Regolamento generale di
Ateneo.
  Fanno inoltre parte del Senato accademico a titolo consultivo senza
influire sul numero legale:
   - il pro-rettore;
   - il Direttore amministrativo o suo delegato;
   - il pro-rettore delegato al Centro residenziale;
  Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

             Art. 2.4 - Il Consiglio di amministrazione

  1.   Il   Consiglio   di   amministrazione   esercita  la  gestione
amministrativo-contabile  dell'Universita',  fatti  salvi i poteri di
gestione  delle  strutture  didattiche, di ricerca e di servizio alle
quali lo Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.
  Il Consiglio di amministrazione:
   a)  approva il Bilancio di previsione predisposto dal rettore dopo
aver sentito il Senato accademico;
   b) approva il conto consuntivo;
   c)   vigila   sulla  conservazione  del  patrimonio  mobiliare  ed
immobiliare dell'Universita';
   d)  delibera  sulla  distribuzione delle risorse logistiche non di
competenza del Senato;
   e)  esercita  le  funzioni  previste  dalla legge per il personale
tecnico ed amministrativo dell'Universita';
   f)  approva  il  Regolamento  di  Ateneo per l'amministrazione, la
finanza  e la contabilita', predisposto dal Direttore amministrativo,
tenuto conto delle proposte del Senato accademico;
   g)  approva, sentito il Senato accademico, i programmi di edilizia
tenendo  conto delle linee di sviluppo indicate nel piano pluriennale
dell'Universita';
   h)  approva  i  contratti  e  le  convenzioni  non  affidate  alle
competenze delle singole strutture o al Direttore amministrativo;
   i)   approva   il   programma  annuale  di  attivita'  del  Centro
residenziale;
   l) approva il Bando annuale per i servizi del Centro residenziale;
   m)  approva  il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro
residenziale;
   n)  approva  il Bando per l'assegnazione degli alloggi di servizio
del Centro residenziale e le relative graduatorie;
   o) delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al
Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio;
   p)  ai  fini  della controfirma del pro-rettore delegato al Centro
residenziale e su proposta del direttore del Centro, approva le spese
di  importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo
stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;
   q)  approva  il  bilancio di previsione ed il conto consuntivo del
Centro residenziale;
   r)  approva  l'attivazione  di nuove Aree funzionali e Servizi del
Centro residenziale;
   s)  delibera  su  tutte le questioni ad esso poste dal pro-rettore
delegato,  dal  Direttore  e  dal  Comitato  di  garanzia  del Centro
residenziale;
   t)   delibera   l'eventuale  affidamento  a  un  difensore  libero
professionista la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo;
   u) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo
intervento dalle norme dell'ordinamento universitario.
  Le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono
stabilite al suo interno da un apposito Regolamento.
  2.  Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno
una  volta  ogni  due  mesi in via ordinaria e, in via straordinaria,
quando  il rettore stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta
motivata  richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei
suoi membri.
  Il Direttore amministrativo mette in atto le delibere del Consiglio
di amministrazione.
  Il  rettore e il Direttore amministrativo, nei casi di necessita' e
di concerto possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al
Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
  3. Sono membri del Consiglio di amministrazione:
   a) il rettore;
   b) due rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia;
   c) due rappresentanti dei professori di ruolo di II fascia;
   d) due rappresentanti dei ricercatori;
   e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
   f) tre rappresentanti degli Studenti;
   g) un rappresentante della regione Calabria;
   h)  due rappresentanti di Enti pubblici o privati o di Consorzi di
Enti  pubblici o privati che contribuiscano, per il periodo di durata
in   carica   del   Consiglio   di   amministrazione,   al   Bilancio
dell'Universita'  con l'erogazione di un contributo significativo non
finalizzato  allo  svolgimento  di  specifiche attivita' didattiche o
scientifiche.  Tale  contributo  potra'  essere erogato in tutto o in
parte  sotto forma di servizi. Gli Enti o i Consorzi, aventi titolo a
designare  questi  rappresentanti,  sono  individuati annualmente dal
Senato   Accademico  sulla  base  della  rilevanza  delle  rispettive
contribuzioni. Tali rappresentanti durano in carica un anno solare.
  Fanno  inoltre  parte  del  Consiglio  di  amministrazione a titolo
consultivo, senza influire sul numero legale:
    il pro-rettore;
    il Direttore amministrativo o il suo delegato;
    il pro-rettore delegato al Centro residenziale.
  Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.
  4.  I  Rappresentanti di cui ai punti b), c), d), e), f), g) durano
in carica due anni.

               Art. 2.7 - Il Consiglio degli studenti

  1.   Il   Consiglio   degli  Studenti  e'  l'Organo  permanente  di
rappresentanza  del  corpo  studentesco  nei  rapporti  con  le altre
strutture dell'Universita'.
  Spetta al Consiglio degli studenti:
   a)  avanzare  proposte  alle  Facolta'  ed al Senato accademico in
merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualita';
   b)     esprimere     parere     sugli    ordinamenti    didattici,
sull'organizzazione  dei  servizi, sulle misure attuative del diritto
allo studio, sull'organizzazione del tutorato;
   c)  formulare proposte al rettore per la redazione del Bilancio di
previsione dell'Universita';
   d)   formulare  proposte  e  concorrere  all'organizzazione  delle
attivita' del tempo libero nell'ambito del Centro residenziale;
   e)    concorrere    all'organizzazione    delle   elezioni   delle
rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;
   f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
generali  e  speciali sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e
dai Regolamenti generali e particolari dell'Universita'.
  2.  L'Universita'  fornisce  i  supporti  logistici  di personale e
finanziari   necessari  per  il  funzionamento  del  Consiglio  degli
studenti.
  3.  Le norme per il funzionamento del Consiglio degli studenti sono
definite da un apposito Regolamento.
  4.  Tale  Regolamento  deve  prevedere l'elezione di un presidente.
Questi  e'  scelto  all'interno  del  Consiglio  degli  studenti e lo
rappresenta a tutti gli effetti.
  5.  Gli  organismi,  cui i pareri e le proposte del Consiglio degli
studenti   sono   indirizzati,   sono   tenuti  a  motivare  le  loro
determinazioni in merito eventualmente difformi.
  6.  Il  Consiglio  degli  Studenti  dura  in  carica due anni ed e'
composto  dagli  studenti  che  fanno  parte delle rappresentanze nei
Consigli    di    facolta',    nel   Consiglio   di   amministrazione
dell'Universita' e nel Senato accademico.

                              Titolo IV

                  AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

        Art. 4.3 - Indennita' di carica e gettoni di presenza

  1.   Per   la   partecipazione   alle  riunioni  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'Universita'  nonche' del Senato accademico e di
eventuali  commissioni  permanenti dei medesimi organi , i componenti
che  non godono di altra indennita' di carica fruiscono di un gettone
di  presenza  il cui valore e' stabilito annualmente dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
  2.  Per  le  cariche  di  rettore, prorettore, preside di Facolta',
Direttore   di   dipartimento,   pro-rettore   delegato   al   Centro
residenziale   e   di   Presidente   del   Comitato  di garanzia  del
Centro residenziale  e'  prevista  un'indennita'  annua  nella misura
stabilita dal Consiglio di amministrazione.
  3.  Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e' attribuita una
indennita'   di  funzione  stabilita  annualmente  dal  Consiglio  di
amministrazione.
  Le indennita' di carica non sono cumulabili.

                              Titolo VI

                       IL CENTRO RESIDENZIALE

                  Art. 6.1 - Il Centro residenziale

  Il  Centro  residenziale  dell'Universita' e' un Centro autonomo di
spesa   che   dispone  delle  risorse  assegnategli  annualmente  dal
Consiglio   di   amministrazione  dell'Universita'  oltre  che  degli
eventuali    fondi    assegnati    con    specifica    finalizzazione
all'Universita' da Enti pubblici e privati.
  Gli Organi del Centro residenziale sono:
   a) un pro-rettore con specifica delega al Centro residenziale;
   b) il direttore del Centro residenziale;
   c) il Comitato di garanzia.

                 Art. 6.2 - Il pro-rettore delegato

  1. Il pro-rettore delegato e' nominato dal rettore tra i professori
di  ruolo.  La durata della carica di pro-rettore coincide con quella
del rettore.
  2. Il pro-rettore:
    elabora  la  politica  di  gestione  e  di  sviluppo  del  Centro
residenziale;  a  tal  fine  presenta al Consiglio di amministrazione
dell'Universita'  entro  il  1°  marzo  di  ogni anno un programma di
attivita'   del  Centro  residenziale  relativo  all'anno  accademico
successivo,  redatto di concerto con il Direttore , unitamente ad una
dettagliata  valutazione delle relative necessita' finanziarie. Detto
programma  conterra'  un  censimento delle previste disponibilita' di
spazi  abitativi  e  una  proposta  motivata  circa  il  numero degli
studenti da alloggiare nel Centro residenziale;
    previa     delibera     del    Consiglio    di    amministrazione
dell'Universita',  con  proprio  decreto,  emana  il  Regolamento  di
utilizzo delle strutture del Centro residenziale;
    emana i bandi di assegnazione degli alloggi;
    su  delibera  del  Consiglio di amministrazione dell'Universita',
emette i decreti di assegnazione degli alloggi;
    emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;
    firma  i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto
del Centro residenziale;
    partecipa  di  diritto,  con  voto  consultivo, alle riunioni del
Senato    accademico    e    del    Consiglio    di   amministrazione
dell'Universita';
    coordina   le  attivita'  di  assistenza  prestate  dai  docenti,
residenti nel Centro residenziale, agli studenti;
        coordina  gli  interventi  immediati  in  caso di incidenti e
calamita';
    eroga le sanzioni previste dal Regolamento di utilizzo del Centro
residenziale;
    sottopone   all'approvazione  del  Consiglio  di  amministrazione
dell'Universita'  la quota del canone di locazione mensile da versare
al  Centro  residenziale  da  parte  del  personale  assegnatario  di
alloggio, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di
garanzia;
    con  cadenza  biennale  relaziona  al  rettore  sull'operato  del
direttore del Centro.

           Art. 6.3 - Il Direttore del Centro residenziale

  1.  Il  Direttore  e'  nominato dal rettore, sentito il pro-rettore
delegato,   tra  il  personale  dell'Universita',  con  qualifica  di
Dirigente.
  2.  La  durata  del  mandato  coincide  con  quella del pro-rettore
delegato.
  3. Il Direttore del Centro residenziale:
    collabora   con   il  pro-rettore  delegato  alla  redazione  del
programma   annuale   delle   attivita'  del  Centro  Residenziale  e
predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
    propone   all'approvazione   del   Consiglio  di  amministrazione
dell'Universita',  per  la  controfirma  del pro-rettore delegato, le
spese  di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente
dallo   stesso   Consiglio  in  sede  di  approvazione  del  bilancio
preventivo;
    e' preposto al personale del Centro residenziale;
    e'   consegnatario   del   patrimonio   inventariato  del  Centro
residenziale;
    cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;
    cura la regolarita' e la funzionalita' del servizio mensa;
    cura  il coordinamento tra le attivita' amministrative del Centro
residenziale e dell'Universita';
    cura  la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli
alloggi;
    redige,   mantiene   aggiornato   e   presenta  al  Consiglio  di
amministrazione  dell'Universita',  entro  il  1°  luglio  ed  il  1°
febbraio  di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di
alloggio.

                 Art. 6.4 - Il Comitato di garanzia

  1.  Il  Comitato  di  garanzia e' nominato dal rettore con apposito
decreto ed e' composto:
   a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima
fascia residenti nel Centro residenziale;
   b)  da  un  professore  di ruolo o da un ricercatore designato dal
Consiglio di amministrazione dell'Universita' tra i propri membri;
   c)  da  uno studente eletto in occasione del rinnovo del Consiglio
di amministrazione dell'Universita';
   d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria; .
   e)  da  un  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo
eletto,  tra  il personale universitario, in occasione delle elezioni
per     il     rinnovo    delle    rappresentanze    del    personale
tecnico-amministrativo negli organi collegiali.
  2.  Il mandato del presidente e dei membri del Comitato di garanzia
ha durata biennale.
  3. La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera b) del
precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
  4.  Il  Comitato  di  garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni
bimestre  e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ne
ravvisi  l'opportunita' o almeno due degli altri Membri ne richiedano
al Presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
  5. Il Comitato di garanzia, agendo autonomamente o su richiesta del
pro-rettore delegato:
   a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal Centro effettuando
o  disponendo  accertamenti  sulle  condizioni  di  igiene, sanita' e
sicurezza  di  persone  e  cose degli alloggi nonche' sul servizio di
mensa,   e  ne  da'  informazione  al  Consiglio  di  amministrazione
dell'Universita'  nei  tempi  e  secondo  le  modalita'  previste dal
Regolamento dello stesso;
   b)   accerta  che  le  strutture  del  Centro  residenziale  siano
utilizzate dai legittimi assegnatari;
   c)  riceve  i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti
dei servizi del Centro residenziale o tramite i Docenti ivi residenti
e  li trasmette al Consiglio di amministrazione dell'Universita' dopo
averli istruiti;
   d)  esprime  parere  obbligatorio  al Consiglio di amministrazione
dell'Universita'  sulla congruita' delle quote di canone di locazione
mensile  che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto a versare
al Centro stesso;
   e)  predispone  annualmente  una relazione sui servizi forniti dal
Centro  residenziale  alle  strutture  dell'Universita'  che  abbiano
ricevuto finanziamenti a cio' destinati.

          Art. 6.5 - Organizzazione del Centro residenziale

  1.  L'utilizzazione  delle  strutture  del  Centro  residenziale e'
disciplinata  da  un  apposito Regolamento approvato dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
  2. Tale Regolamento prevede sanzioni che possono arrivare fino alla
revoca immediata dell'alloggio.
  3. I servizi tecnici ed amministrativi del Centro residenziale sono
organizzati sulla base di criteri di funzionalita' ed economicita' di
gestione. Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei
funzionari,  nonche' l'organico del personale addetto. I responsabili
delle  Aree  funzionali  riferiscono  al  pro-rettore  delegato ed al
Direttore del Centro.
  4. L'attivazione di nuove Aree funzionali e Servizi e' proposta dal
pro-rettore  delegato  ed  approvata dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita'.

            Art. 6.6 - Patrimonio del Centro residenziale

  1. Il patrimonio in uso del Centro residenziale dell'Universita' e'
costituito  da  immobili  di  proprieta'  dell'Universita'.  Fino  al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  edilizia residenziale di cui al
comma  successivo,  il Centro residenziale potra' utilizzare immobili
presi  in  affitto  per alloggiare studenti. Il numero degli studenti
alloggiati  negli  immobili  in  fitto  non potra' superare quello in
essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
  In nessun caso il personale dell'Universita' puo' essere alloggiato
in immobili presi in affitto.
  2. L'Universita' dedica parte delle sue risorse alla costruzione di
nuove  residenze  e di altre attrezzature necessarie allo svolgimento
delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1.1, ed alla manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  di  quelli  esistenti.  Nel  programmare
l'espansione  delle  strutture,  gli Organi accademici prevedranno la
possibilita'  di  alloggiare  in  immobili di proprieta' gli studenti
iscritti all'Universita'.
  3.  L'Universita'  procede alla costruzione di nuove residenze dopo
avere  acquisito  una  relazione congiunta del pro-rettore delegato e
del  presidente  del Comitato di garanzia che documenti la situazione
del Centro residenziale.
  Particolare  cura  sara'  posta  al  contenimento  degli  indici di
urbanizzazione,   agli   aspetti   paesaggistici   ed   alla   tutela
dell'ambiente    naturale,   anche   nell'utilizzazione   del   quale
l'Universita' tendera' a svolgere funzioni educative.
  4.  All'inizio  di  ogni  anno  accademico, il pro-rettore delegato
assegna  con  proprio  decreto  gli  alloggi  disponibili destinati a
studenti,  sulla base di una graduatoria predisposta dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita' in cui, fatte salve le condizioni di
merito  previste  dal  Bando,  e' preminente il peso delle condizioni
economiche della famiglia.
  Ai  residenti e' assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi
e  per  il  tempo  libero da parte delle strutture dell'Universita' a
cio'  preposte.  Il  pagamento  del complesso dei servizi forniti dal
Centro  residenziale  e'  commisurato  in  maniera  progressiva  alle
condizioni   economiche   del   nucleo  familiare  cui  gli  studenti
assegnatari appartengono.
  Potranno   essere  stipulate  Convenzioni  per  assicurare  servizi
sanitari.

                Art. 6.7 - Articolazione in quartieri

  1.  Il  Centro  residenziale  si  articola  in  quartieri.  Per  la
fruizione  dei  servizi  offerti  dal Centro tutti gli studenti ed il
personale  sono  assegnati  ad  un  quartiere.  Al  duplice  scopo di
incentivarne  il  trasferimento presso l'Universita' della Calabria e
di  creare punti di riferimento per la comunita' studentesca, in ogni
quartiere un minimo del 10 e un massimo del 20% degli spazi abitativi
e'  riservato a docenti. Allo scopo di ampliare la gamma dei punti di
riferimento  per  la  comunita'  studentesca,  un  minimo del 3 ed un
massimo  del  5%  degli  spazi  abitativi  e'  riservato al personale
tecnico-amministrativo   in   servizio   presso  l'Universita'  della
Calabria.

                         Art. 6.8 - Gestione

  1.    Il   Centro   residenziale   regola   la   propria   gestione
amministrativa-contabile  e  del  patrimonio, secondo quanto previsto
dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

                              Titolo IV

                  AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

        Art. 4.3 - Indennita' di carica e gettoni di presenza

  1.   Per   la   partecipazione   alle  riunioni  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'Universita'  nonche' del Senato Accademico e di
eventuali  commissioni  permanenti  dei medesimi organi, i componenti
che  non godono di altra indennita' di carica fruiscono di un gettone
di  presenza  il cui valore e' stabilito annualmente dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
  2.  Per  le  cariche  di rettore, pro-rettore, preside di Facolta',
direttore   di   Dipartimento,   pro-rettore   delegato   al   Centro
residenziale  e  di  presidente  del  Comitato di garanzia del Centro
residenziale  e'  prevista un'indennita' annua nella misura stabilita
dal Consiglio di amministrazione.
  3.  Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e' attribuita una
indennita'   di  funzione  stabilita  annualmente  dal  Consiglio  di
amministrazione.
  Le indennita' di carica non sono cumulabili.

                             Titolo VII

                        NORME FINALI E COMUNI

            Art. 7.1 - Norme per le designazioni elettive

  1.  Le  votazioni  per  l'elezione  del  rettore,  dei  presidi  di
Facolta',   dei  direttori  delle  Scuole  di  specializzazione,  dei
presidenti  dei  Consigli  dei  corsi  di  studio,  dei  direttori di
Dipartimento  e  delle  altre  strutture didattiche sono valide se vi
abbia  preso  parte  la  maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.
  2.   Per   le  altre  strutture  dell'Universita',  la  definizione
dell'elettorato  attivo  e passivo e le modalita' delle votazioni per
l'attribuzione  delle  cariche  elettive sono definite dai rispettivi
Regolamenti.
  3.  Nelle designazioni elettive previste dal presente Statuto, ogni
avente diritto esprime una sola preferenza.
  4.  Le  votazioni  per  le  designazioni  elettive, ad eccezione di
quelle  delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso
parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
  5.  L'assenza  dei  rappresentanti  di  una  o piu' categorie da un
Organo collegiale per la mancata validita' delle elezioni non inficia
la costituzione dell'Organo medesimo.
  6.  Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore,
dei   presidi   di   Facolta',   dei   direttori   delle   Scuole  di
specializzazione,  dei  presidenti  dei Consigli dei corsi di studio,
dei  direttori di Dipartimento e delle altre strutture didattiche, le
elezioni  sono  indette  dal  decano  dei  professori di prima fascia
rispettivamente  dell'Universita',  della  Facolta',  della Scuola di
specializzazione,  del  Corso  di  studio,  del  Dipartimento o della
struttura didattica interessata. Il decano provvede alla costituzione
del  seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella
persona di un professore di prima fascia.
  7.  Nessuna  designazione  elettiva puo' essere assunta per piu' di
due  mandati  consecutivi,  se  di  durata  quadriennale, e tre se di
durata  diversa  e  comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche
elettive  in  Organi  collegiali  e  di  interruzione  anticipata del
mandato,  il  nuovo  eletto  dura in carica fino alla conclusione del
mandato  che  e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei
mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della
durata normale.
  8. Tale previsione non si applica agli organi monocratici: rettore,
presidi  di Facolta', direttori di Dipartimento, Presidenti dei corsi
di studio e direttori delle Scuole di specializzazione.
  9.  Una  rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo
dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
  10.  I  professori  di  prima  fascia  che  assumono  il mandato di
rettore,  di  pro-rettore,  di  preside  di Facolta', di direttore di
Dipartimento  o di pro-rettore delegato al Centro residenziale devono
avere  esercitato  l'opzione  di  tempo  pieno  o aver presentato una
preventiva  dichiarazione  di opzione in tal senso, che avra' effetto
dall'inizio del mandato.
  11.  Gli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  ed  i professori
incaricati  stabilizzati,  ai  fini dell'elettorato attivo e passivo,
sono equiparati ai ricercatori confermati.

                   Art. 7.5 - Modifiche di Statuto

  Le  eventuali  modifiche  dello  Statuto, proposte dal rettore, dal
Senato  accademico, dal Consiglio di amministrazione, dalle Facolta',
dai  Dipartimenti,  sono  deliberate  dal Senato accademico integrato
secondo  le  indicazioni  del comma successivo, di norma, entro il 31
marzo di ciascun anno.
  Il  Senato  accademico, integrato con i rappresentanti in Consiglio
di    amministrazione    del    personale    docente,    ricercatore,
tecnico-amministrativo  e  degli  studenti,  deve  pronunciarsi entro
sessanta giorni.
  La  modifica  di  Statuto  si  intende  approvata se avra' ricevuto
almeno i 3/5 dei voti degli aventi diritto a partecipare.
  Qualora  le  modifiche riguardino gli ordinamenti didattici e, piu'
in  generale,  questioni di interesse per l'organizzazione didattica,
deve  essere  richiesto  il  parere  del Consiglio degli studenti, il
quale e' tenuto ad esprimersi entro trenta giorni.
  Le  modifiche  di  Statuto  sono  emanate  dal  rettore  secondo le
procedure previste dalla normativa in vigore.

                             Titolo VIII

                          NORME TRANSITORIE

                              Art. 8.2.

  Nel  corso  della procedura di modifiche di Statuto di cui all'art.
7.5,  avviata con deliberazione del Senato accademico integrato nella
seduta  del  16 marzo 2006, il termine di sessanta giorni indicato al
comma  2  dello  stesso  articolo  rimane  sospeso  per  anni due che
decorreranno  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  Il  rettore,  presidi  di Facolta', direttori di Dipartimento ed il
presidente  del  Centro  residenziale,  attualmente  in  carica,  con
mandati  in  scadenza e non piu' rieleggibili, possono candidarsi per
il  terzo  mandato  consecutivo, in deroga alla previsione sul limite
posto dall'art. 7.1, settimo comma.
  Il  presidente  del  Centro residenziale, eletto ai sensi del comma
precedente,  rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato
in qualita' di pro-rettore delegato al Centro residenziale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

   Arcavacata di Rende, 14 maggio 2009

                                                  Il rettore: Latorre